Pronuncia 300/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente:, avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, dott. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), e dell'art. 700 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1995 dal giudice istruttore del Tribunale di Napoli sul ricorso proposto da Cantone Vincenzo contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione di Cantone Vincenzo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), e dell'art. 700 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Cesare Ruperto
Data deposito: Tue Jul 23 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 300/96. TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DI IMPOSTA DOGANALE - NON CONSENTITA SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE, OVE DALL'ESECUZIONE POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO IMMINENTE ED IRREPARABILE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
- legge-Art. 5 ALL. E
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 67 SS.
- legge-Art. 4 ALL. E