Pronuncia 190/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 700 cod. proc. civ. e dell'art. 21, u.c., legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 dal Pretore di Genova sul ricorso proposto da Cartelli Giuseppe ed altri contro Università di Genova, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 dell'anno 1978; 2) ordinanza emessa il 24 marzo 1978 dal Pretore di Genova sul ricorso proposto da Tuccio Maria Teresa contro Università di Genova, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 dell'anno 1978; 3) ordinanza emessa il 10 marzo 1980 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto da Vignoli Corrizzato Marzia contro Ministero della P.I. ed altro, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1981; 4) ordinanza emessa il 16 febbraio 1981 dal Pretore di S. Pietro Vernotico nel procedimento civile vertente tra Ragusa Tito ed altri e Sezione Provinciale di Controllo sugli atti degli Enti locali di Brindisi, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1981; 5) ordinanza emessa il 2 marzo 1984 dal Pretore di S. Pietro Vernotico nel procedimento civile vertente tra Elia Maria ed altri e U.S.L. BR/6, iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 dell'anno 1984. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'Avvocato dello Stato Mario Fanelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 290 e 312/1978, 285 e 305/1981, 559/1984, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R. nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, 2) dichiara l'inammissibilità della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 700 c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sollevata in riferimento agli artt. 24 comma primo e 3 comma primo Cost. dal Pretore del lavoro di Genova con ordinanze 28 febbraio e 4 marzo 1978 (nn. 290 e 312/1978) e con riferimento anche all'art. 113 Cost. dal Pretore del lavoro di S. Pietro Vernotico con ordinanze 16 febbraio 1981 e 2 marzo 1984 (nn. 305/1981 e 559/1984). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Fri Jun 28 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROEHRSSEN

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Massime

SENT. 190/85 A. IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE PATRIMONIALI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - TUTELA IN VIA D'URGENZA LIMITATA ALLA SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA' DELL'ATTO IMPUGNATO - INAPPLICABILITA' DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA A TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI PREVISTI DAL CODICE DI RITO CIVILE - INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE DEI POTERI CAUTELARI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Non e' giustificata la differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati esistente riguardo alla tutela in via cautelare e d'urgenza, non essendo attribuiti al giudice amministrativo poteri analoghi a quelli spettanti al giudice del lavoro in virtu' del testo, novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. civ., di guisa che viene a determinarsi a carico dei pubblici dipendenti una condizione d'inferiorita' rispetto agli altri lavoratori subordinati, ai quali e' consentito di conseguire in corso di causa ordinanza di pagamento, laddove l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo e' limitato alla mera sospensione dell'esecutivita' dell'atto impugnato. D'altro canto, non va dimenticato che in ogni caso e' da rispettare il principio per il quale la durata del processo non deve giammai risolversi in un pregiudizio per l'attore. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 113 Cost. - l'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R., nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutivita' dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Norme citate

  • legge-Art. 21

SENT. 190/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE. IMPIEGO PUBBLICO - TUTELA IN VIA D'URGENZA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DERIVANTI DA COMPORTAMENTI OMISSIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON ESPERIBILITA' DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - SUA MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE A PROPORRE INCIDENTE DI INCOSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Non e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale il giudice che sia privo di giurisdizione sulle domande proposte in causa. Pertanto, e' inammissibile l'incidente di incostituzionalita' sollevato dal giudice ordinario dinanzi al quale siano state instaurate controversie tra privati e Pubblica Amministrazione rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 700 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 113 Cost. -, posto che i giudici a quibus, quali giudici ordinari, non avevano legittimazione a rendere giustizia nelle controversie di merito su cui erano chiamati ad esercitare i poteri di cautela d'urgenza, essendo queste riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo). - S nn. 82/1979; 5/1980.