Pronuncia 103/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in relazione agli artt. 9 e 12 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dell'art. 700 del codice di procedura civile (limite di età pensionabile per le lavoratrici), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 28 marzo 1977 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Eberlein Ilse e S.p.a. Italnoleggio Cinematografico, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 13 luglio 1977; 2) ordinanza emessa il 18 novembre 1977 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Vassallo Esilde, Torre Maria e l'Industria Italiana Petroli e la S.p.a. Italsider, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'8 marzo 1978; 3) ordinanza emessa l'8 dicembre 1977 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Fortunati Iade e Unidal S.p.a., iscritta al n. 113 dal registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978; 4) ordinanza emessa il 21 dicembre 1977 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Gnudi Irene e S.a.s. Piazza, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 10 maggio 1978. Visto l'atto di costituzione della società Italnoleggio Cinematografico nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i quattro procedimenti 1. - Dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalità dell'art. 700 c.p.c., sollevata dal pretore di Genova con la ordinanza 18 novembre 1977 in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, nella controversia tra Torre Maria e soc. Italsider; 2. - Ordina la restituzione degli atti ai pretori di Milano, di Genova e di Bologna, che hanno sollevato altre questioni di costituzionalità con le ordinanze menzionate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Gostituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Wed Aug 01 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 103/79 A. PROVVEDIMENTI DI URGENZA - DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE MA NON RICONOSCIUTI DA LEGGE - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalita` dell'art. 700 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. con riguardo alle ipotesi in cui sia sollevata questione di legittimita` di norme, la cui applicazione forma oggetto della controversia di merito e, poi, della sentenza (ad assicurare provvisoriamente gli effetti della quale sono indirizzati i provvedimenti d'urgenza), perche` non l'art. 700 c.p.c, ma gli artt. 23 e 24 l. 11 marzo 1953, n. 87, che regolano il rilievo incidentale delle questioni di legittimita` costituzionale, potrebbero frapporre ostacolo alla deliberazione di tali questioni ad opera del giudice, chiamato a provvedere su istanza di provvedimenti d'urgenza.

Parametri costituzionali

SENT. 103/79 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - ESTINZIONE E RISOLUZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO UOMO DONNA - PENSIONAMENTO ANTICIPATO DELLA DONNA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE (ANCHE PER JUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Preliminare alla verifica dell'ammissibilita` degli incidenti di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 10, comma primo, 36, comma primo, 37 e 38 Cost. - del combinato disposto degli artt. 11, comma primo, l. 15 luglio 1966, n. 604, 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in l. 6 luglio 1939, n. 1272) e 2 l. 4 aprile 1952, n. 218, e` l'accertamento (omesso nelle fattispecie) del primo dei requisiti previsti dall'art. 11 della l. n. 604 del 1966, cioe` dell'impiego, da parte dei datori di lavoro resistenti, di non meno di trentacinque dipendenti; ne` al fine di colmare la lacuna dei provvedimenti di rimessione giova assumere che tale consistenza numerica e` nozione di fatto che, per rientrare nella comune esperienza, non deve formare oggetto di prove ritualmente proposte perche` il giudice lo ponga a base della decisione. Invero una cosa e` la prova e altra e` il giudizio; ne` la Corte cost. puo` sostituirsi ai giudici a quibus nell'accertamento della rilevanza della questione di costituzionalita` sulla base della ipotizzata notorieta` dell'impiego di piu` di trentacinque dipendenti. Gli atti pertanto vanno restituiti ai giudici a quibus per un nuovo giudizio di rilevanza e perche` si verifichi se la disputa sul rapporto tra l'art. 11 della legge n. 604 del 1966 e l'art. 35 della legge n. 300 del 1970, sinora sviluppata sulla distinzione tra reintegrazione obbligatoria e reintegrazione reale, non abbia ragione di estendersi, in veste di presupposto di rilevanza, anche alla questione di legittimita`. Rispetto alla sopravvenuta l. 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parita` di trattamento tra uomini e donne, il cui art. 4, comma secondo ammonisce che "per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attivita` lavorativa pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al precedente comma" (scilicet: comunicazione per la continuazione dell'attivita` da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia) si dovra` verificare se la posizione delle lavoratrici - che hanno reagito al recesso ad nutum dei datori di lavoro facendo valere il diritto al lavoro sino al sessantesimo anno di eta` e che potrebbero invocare a proprio favore il carattere dichiarativo della pronuncia di nullita` del licenziamento e lo jus superveniens - sia da inquadrare nella fattispecie descritta nel comma secondo del precitato art. 4 (e questa verifica non rientra nelle funzioni istituzionali della Corte).

Norme citate

  • regio decreto legge-Art. 9
  • legge-Art. 11
  • legge-Art.
  • legge-Art. 2
  • legge-Art. 35