Pronuncia 186/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7, 304 e 306 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (tariffe telefoniche), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1975 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra Pilon Giulio ed altri e la Società italiana per l'esercizio telefonico (SIP), iscritta al n. 515 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1976; 2) ordinanza emessa l'11 novembre 1975 dal pretore di Ivrea nel procedimento civile vertente tra Avonto Giovanni e la SIP, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976; 3) ordinanza emessa il 21 ottobre 1975 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra Torriglia Giacinto ed altri e la Sip, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976; 4) ordinanza emessa il 3 dicembre 1975 dal pretore di Rho nel procedimento civile vertente tra Toso Aldo ed altri e la Sip, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976; 5) ordinanza emessa il 13 ottobre 1975 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Alessandri Emilio ed altri e la SIP, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976. Visti gli atti di costituzione della Società italiana per l'esercizio telefonico e l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del .5 maggio 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei; uditi gli avvocati Antonio Sorrentino, Egidio Tosato e Pasquale Chiomenti, per la SIP, ed il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevate dal pretore di Sampierdarena con ordinanze 12 e 21 ottobre 1975, in riferimento agli artt. 23, 41, secondo e terzo comma, e 53, primo comma, della Costituzione; dal pretore di Ivrea con ordinanza 11 novembre 1975, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, e 53, primo comma, della Costituzione; dal pretore di Rho, con ordinanza 3 dicembre 1975, in riferimento all'art. 23 della Costituzione e dal pretore di Bologna, unitamente agli artt. 7 e 306 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, con ordinanza 13 ottobre 1975, in relazione all'art. 41, secondo e terzo comma, e 43 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito: Thu Jul 22 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 186/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - QUESTIONE SOLLEVATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA'.

Poiche' il ricorso in Cassazione per regolamento di giurisdizione priva il giudice di merito di ogni competenza a conoscere o a disporre della o nella questione di giurisdizione, e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata successivamente alla proposizione del regolamento in relazione alla stessa normativa concernente la giurisdizione. (Nella specie, il regolamento di giurisdizione investiva proprio il potere del giudice, adito ex art. 700 cod. proc. civ., ad emettere provvedimenti d'urgenza). Cfr.: sentt. nn. 221 del 1972, 135 del 1975 e 118 del 1976.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 7
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 306
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 304

SENT. 186/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - PRETORE ADITO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - PROPOSIZIONE DI QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONDIZIONI.

Il pretore, adito ex art. 700 cod. proc. civ., e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale che si riferiscano esclusivamente alle norme da applicare per il compimento degli atti urgenti, purche' in tale limitato ambito esse siano rilevanti. Cfr.: sent. n. 117 del 1973.

SENT. 186/76 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL PRETORE, ADITO EX ART. 700 COD. PROC. CIV., DOPO AVER EMESSO IL PROVVEDIMENTO DI URGENZA - INAMMISSIBILITA'.

Con l'emissione del provvedimento d'urgenza, richiesto ex art. 700 cod. proc. civ., il pretore esaurisce la sua potesta' per cui ogni altra attivita' decisionale compete al giudice del merito, il cui successivo intervento e' obbligatoriamente e perentoriamente previsto dall'art. 702 stesso codice. Di conseguenza, solo questi possono sollevare eventuali questioni di legittimita' costituzionale delle norme nelle quali trovi o non trovi, a seconda dei casi, riconoscimento il diritto che si e' inteso tutelare in via preventiva. Pertanto, e' inammissibile per difetto di legittimazione la questione di legittimita' costituzionale proposta dal pretore dopo il compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 700 del codice di rito. - S. n. 118/1986.

SENT. 186/76 D. TARIFFE TELEFONICHE - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 7, 304 E 306 - MECCANISMO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 41, SECONDO E TERZO COMMA, 43 E 53, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONI PROPOSTE NONOSTANTE IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE O LA MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Poiche' il regolamento di giurisdizione priva il giudice di merito della legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale della normativa concernente proprio la giurisdizione, e poiche' nella situazione giuridica conseguente all'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ. la questione di costituzionalita' si pone al di fuori di un rapporto necessitato di correlazione con la decisione da prendere in quanto non e' destinata ad esercitare alcuna influenza sulla decisione stessa (per essersi il giudizio gia' esaurito nei suoi aspetti e nei suoi contenuti con l'accoglimento di quel petitum sul quale il giudice dell'urgenza e' stato, appunto, chiamato, per la sua competenza specifica a decidere e sul quale ha senz'altro deciso), sono inammissibili per difetto di legittimazione o manifesta irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (unitamente agli artt. 7 e 306 dello stesso decreto), quale fonte del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 61, contenente nuove norme in materia di tariffe telefoniche, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, 43 e 53, primo comma, Cost. (questioni sollevate a seguito di ricorsi presentati ex art. 700 cod. proc. civ. da alcuni utenti del servizio telefonico, ai quali la SIP aveva interrotto l'erogazione per mancato pagamento degli scatti a contatore non usufruiti, in pendenza di regolamento di giurisdizione, o comunque dopo che erano stati emessi i provvedimenti cautelari richiesti).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 7
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 304
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 306