Pronuncia 237/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Guglieri Domenico e il fallimento della s.p.a. G.F.P., iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1994 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra Stilli Antonietta e il Conservatore dei registri immobiliari di Pinerolo ed altri, iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti l'atto di costituzione del fallimento della s.p.a. G.F.P., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile sollevata dai Tribunali di Milano e Pinerolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Tue Jun 13 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 237/95 A. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - NORME GENERALI INSERITE NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DALL'ART. 74, LEGGE N. 353 DEL 1990 - APPLICABILITA' AI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL SEQUESTRO - LIMITI.

Anche se le norme generali relative a tutti i procedimenti cautelari inserite dalla legge di riforma 26 novembre 1990, n. 353, nella sezione prima del Capo III del libro IV del codice di procedura civile si dichiarano (nell'art. 669-quaterdecies) applicabili anche ai provvedimenti contemplati nella Sezione seconda (relativa al sequestro), mentre solo per altri provvedimenti sono applicabili "in quanto compatibili", cio' non toglie che, per la disomogeneita' delle varie misure, nulla impedisca al legislatore di modulare diversamente alcuni aspetti dei vari procedimenti con speciali norme. red.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 74

SENT. 237/95 B. PROCESSO CIVILE - SEQUESTRO CONSERVATIVO AUTORIZZATO FUORI D'UDIENZA - PERDITA DI EFFICACIA IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE ENTRO TRENTA GIORNI - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO ANZICHE' DALLA COMUNICAZIONE DELLO STESSO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA (EX LEGGE N. 353 DEL 1990) IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI, RIGUARDO AL TERMINE PER L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO DI MERITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La disposizione dell'art. 675 cod. proc. civ. - lasciata immutata dalla riforma operata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - secondo cui il termine perentorio (di trenta giorni) per eseguire il sequestro autorizzato fuori di udienza, decorre dalla data della pronuncia anziche' dalla comunicazione della stessa, non lede il principio di eguaglianza. Data la non omogeneita' delle fattispecie regolate dall'art. 669-nonies e octies, infatti, la diversita' della norma rispetto a quelle introdotte nel codice, riguardo ai procedimenti cautelari, dall'art. 74 della citata legge n. 353 invocate come 'tertium comparationis' - secondo le quali il termine perentorio (anch'esso di trenta giorni) per iniziare il procedimento di merito, nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato fuori di udienza, decorre invece dalla sua comunicazione - non puo' dirsi ingiustificata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ.). - V. la precedente massima A. Su questione gia' sollevata, ma in termini in parte diversi, e prima della riforma ex l. n. 353 del 1990 nei confronti dell'art. 675 cod. proc. civ., v. O. (di manifesta infondatezza) n. 386/1988. red.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 237/95 C. PROCESSO CIVILE - SEQUESTRO CONSERVATIVO AUTORIZZATO FUORI D'UDIENZA - ESECUZIONE - PERDITA DI EFFICACIA IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE ENTRO TRENTA GIORNI - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO ANZICHE' DALLA COMUNICAZIONE DELLO STESSO - DENUNCIATA INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA (PER L'ONERE, RITENUTO ECCESSIVO PER IL SEQUESTRANTE, DI INFORMARSI CONTINUAMENTE DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Le disposizioni dell'art. 675 cod. proc. civ. secondo cui il termine perentorio (di trenta giorni) per eseguire il sequestro autorizzato fuori di udienza, decorre dalla data della pronuncia anziche' dalla comunicazione della stessa, non da' luogo ad una compressione dell'esercizio del diritto di difesa lesiva dell'art. 24 Cost.. Pur non negandosi che fra le linee tendenziali della giurisprudenza costituzionale in materia e' quella per cui i termini previsti per il gravame di provvedimenti o per compiere atti processuali la cui omissione determini pregiudizio, decorrono dalla tempestiva ed effettiva conoscibilita' di detti eventi, va infatti rilevato che, nella specie, la conoscibilita' dell'esistenza del provvedimento non comporta, per il sequestrante, data la sua evidente attenzione al sollecito accoglimento della istanza, un onere eccessivamente gravoso, al di la' della normale diligenza, senza contare che la perdita di efficacia del sequestro, se non eseguito entro il termine - prevista dalla norma impugnata - non gli impedisce di reiterare la richiesta. Cosicche', anche in considerazione della esigenza di un bilanciamento degli interessi del sequestrante con quelli del soggetto passivo del sequestro - la cui grave situazione non puo' essere protratta oltre una durata rigorosamente limitata - deve riconoscersi che nel caso condizioni peculiari del procedimento ed esigenze di giustizia legittimano la decorrenza del termine di esecuzione dal momento della pronuncia di concessione del sequestro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ.). - Sulla linea tendenziale della giurisprudenza costituzionale circa la decorrenza dei termini dalla comunicazione dell'atto, da impugnare o da eseguire, v. S. nn. 68/1994, 223/1993, 303/1985, 155/1980, 14/1977, 255/1974,15/1977, 34/1970, 120/1986, 538/1990, 102/1986. Sulla legittimita' della imposizione all'esercizio di facolta' o poteri processuali di limitazioni temporali al fine dell'accelerazione del corso della giustizia, v. inoltre, O. n. 900/1988. red.: S.P.

Parametri costituzionali