Pronuncia 55/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. civ. (Procedimento di esecuzione), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1976 dal Pretore di Verona nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da Castellani Gianfranco ed altro contro Recchia Massimiliana ed altri, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976. Visti l'atto di costituzione di Recchia Massimiliana e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore Michele Rossano.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. civ. proposta dal Pretore di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Michele Rossano

Data deposito: Wed Mar 03 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 55/82. PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE - ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - ART. 613 C.P.C. - IMMOBILE DA DEMOLIRE OCCUPATO IN BASE A CONTRATTO DI LOCAZIONE - LEGISLAZIONE VINCOLISTICA SULLE LOCAZIONI - ESTRANEITA' DELLA NORMA IMPUGNATA A TALE LEGISLAZIONE E ALL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

L'art. 613 c.p.c. riguarda l'ipotesi in cui sorgano difficolta` materiali nel corso dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare e non si attaglia all' ipotesi di opposizione all'esecuzione degli occupanti di un immobile da demolire che pretendano di paralizzare il "titolo" invocando le norme vincolistiche sulle locazioni (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 613 c.p.c. proposta - nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto dai subconduttori di un immobile da demolire invocando le leggi vincolistiche sulle locazioni a sostegno di un preteso diritto di permanenza nell'immobile medesimo - assumendo che la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. consentendo, nell'ipotesi di demolizione forzata di immobile costruito illegittimamente, il rilascio immediato senza alcuna salvaguardia dei diritti spettanti ai conduttori in base alla legislazione vincolistica, applicabile, invece, nell'ipotesi di rilascio chiesto per motivi diversi dalla demolizione di immobile abusivo).

Parametri costituzionali