Pronuncia 154/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 318, primo comma, e 164, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dal giudice di pace di Lecce, nel procedimento civile vertente tra Stefanizzi Daniele e la regione Puglia, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Fernanda Contri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 318, primo comma, e 164, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate dal giudice di pace di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Thu May 29 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 154/97. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - OMESSA INDICAZIONE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DELL'AVVERTIMENTO DELLE DECADENZE DI CUI ALL'ART. 167 COD. PROC. CIV. - OMESSA SANZIONE DI NULLITA' PER LA MANCANZA DI TALE INDICAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INAPPLICABILITA' AL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DEL REGIME DI PRECLUSIONI E DECADENZE DEL RITO ORDINARIO - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.

Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 318, primo comma, e 164, primo comma, cod. proc. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tali norme non prevedono, rispettivamente, che l'atto di citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 cod. proc. civ. implica le decadenze previste dall'art. 167 cod. proc. civ., e che la citazione e' nulla se in essa manca il predetto avvertimento, poiche' entrambe fondate sull'erroneo presupposto dell'applicabilita' anche al procedimento innanzi al giudice di pace del regime di decadenze e preclusioni proprio del rito ordinario, svolgentesi innanzi al tribunale e al pretore, che e' invece incompatibile con la struttura semplificata del giudizio innanzi al giudice di pace, la cui disciplina risulta ragionevolmente differenziata da quella del procedimento ordinario. red.: F. Mangano