Pronuncia 110/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1996 dal giudice di pace di Trani nel procedimento civile vertente tra Sorrenti Francesco e De Palma Francesca ed altro, iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, del l'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Fernanda Contri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Tue Apr 22 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 110/97. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - ATTO INTRODUTTIVO - INDICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA CHE L'ATTORE OFFRE IN COMUNICAZIONE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - OMESSA GARANZIA DELL'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' DA PARTE DEL CONTUMACE DELLE SCRITTURE PRIVATE PRODOTTE CONTRO DI LUI - ASSENZA DI RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELLA DIVERSA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E DAVANTI AL PRETORE E AL TRIBUNALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Illegittimita' costituzionale dell'art. 318, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione, poiche' tale norma, analogamente a quanto affermato con riferimento all'art. 313, primo comma, cod. proc. civ., che disciplina il contenuto della domanda nel procedimento innanzi al pretore e al conciliatore, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., poiche' non vi sono ragioni per differenziare, ai fini della conoscibilita' delle scritture private, il procedimento innanzi al giudice di pace (cosi' come in passato quello davanti al giudice conciliatore) da quelli proposti innanzi al pretore o al tribunale. - V. S. n. 214/1991. Sul processo civile contumaciale, si vedano, tra le altre, S. nn. 250/1986 e 317/1989. red.: F. Mangano

Parametri costituzionali