Pronuncia 447/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori:, Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 28 dicembre 2001 dal Giudice di pace di Locri nel procedimento civile vertente tra Tropea Cosimo e la Bayerische Assicurazioni s.p.a. ed altri, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 319, primo comma, e 320 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Locri con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Francesco Amirante

Data deposito: Tue Nov 12 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

Caricamento annuncio...

Massime

Termini normativi della questione - Dispositivo dell’atto di rimessione - Indicazione circoscritta - Necessaria integrazione.

La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 319, primo comma, del codice di procedura civile – sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di proposizione alla prima udienza da parte del convenuto di domanda riconvenzionale o di richiesta di estensione del processo al terzo, la concedibilità all'attore costituito di un congruo termine per lo svolgimento della propria attività difensiva – va estesa anche all'art. 320 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto alla prima udienza, il giudice fissi una nuova udienza.

Procedimento davanti al giudice di pace - Proposizione di domanda riconvenzionale, da parte del convenuto - Difetto di un congruo termine per la propria difesa all’attore convenuto in via riconvenzionale - Prospettata deteriore posizione dell’attore, rispetto a quella assegnatagli nel procedimento davanti al tribunale, con lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Non fondatezza della questione.

In virtù del rinvio, contenuto nell'articolo 311 del codice di procedura civile con riguardo al procedimento davanti al giudice di pace – che riguarda un tipo di "controversia semplice" – alle norme che regolano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili, può affermarsi che il principio del contraddittorio comporta che anche nei confronti dell'attore convenuto in riconvenzionale davanti al giudice di pace debba essere assicurato "il leale svolgimento del procedimento", sicché la relativa normativa deve essere interpretata in armonia con il suddetto principio. La norma di cui all'articolo 320, quarto comma, del codice di procedura civile, può essere interpretata, conformemente a Costituzione, al di là della sua letterale formulazione, come espressiva di una direttiva generale, pur tenuto conto dell'obiettivo di una rapida soluzione del processo: il giudice di pace risulta, dunque, obbligato a fissare una nuova udienza qualora l'attore abbia necessità di apprestare le proprie difese, comprendenti non soltanto ulteriori attività probatorie, ma anche ulteriori attività assertive, in conseguenza della proposizione in prima udienza di domanda riconvenzionale da parte del convenuto. Escluso l'ipotizzato contrasto delle norme censurate con i parametri costituzionali evocati, deve, pertanto, dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 319, primo comma, e 320 del codice di procedura civile. – Sul principio del "leale svolgimento del procedimento" anche davanti al giudice di pace, è richiamata l' ordinanza n. 333/2002. – Sull'opzione ermeneutica che consenta, tra le diverse possibili, di escludere il contrasto con i parametri costituzionali evocati, si rinvia, 'ex plurimis', da ultimo, alle sentenze n. 336 e n. 197/2002.