Pronuncia 60/1967

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, prima parte, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1965 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Di Guglielmo Francesco ed altri contro la Società "La Surrina", iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966. Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Luigi Oggioni.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, prima parte, del Codice di procedura civile, sollevata con ordinanza del Pretore di Viterbo, in relazione agli artt. 1, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Fri May 05 1967 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 60/67 A. PROCEDIMENTO CIVILE - CUSTODE DI MOBILI PIGNORATI EX ART. 522 C.P.C. - FUNZIONE - NATURA GIURIDICA.

Il custode di mobili pignorati ex art. 522 C.P.C. e' un incaricato dell'esercizio di funzioni a carattere pubblicistico, quale collaboratore dell'ufficio esecutivo a titolo di "munus publicum" nella conservazione dei mobili pignorati.

SENT. 60/67 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CUSTODE DI MOBILI PIGNORATI - COMPENSO - FACOLTATIVITA' - GIUSTIFICAZIONE.

Il principio della facoltativita' del compenso al custode, dei mobili pignorati di cui all'art. 522 C.P.C. attribuibile in base alla valutazione discrezionale dell'Ufficiale giudiziario procedente, e' giustificata dalla mancanza, nella maggior parte dei casi, di alcun apprezzabile onere per i custodi e dall'esigenza di arginare le pretese dei custodi di professione. Inoltre l'incarico e' subordinato all'accettazione del designato il quale, in ogni caso, puo' anche rinunciare validamente al compenso.

SENT. 60/67 C. LAVORO - RETRIBUZIONE - GARANZIA COSTITUZIONALE - COMPENSO AL CUSTODE DI MOBILI PIGNORATI - NATURA - ATTRIBUZIONE FACOLTATIVA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 1, 35 E 36 COST. - INSUSSISTENZA.

L'art. 522 del C.P.C., che subordina alla decisione discrezionale dell'Ufficiale giudiziario il riconoscimento di un compenso al custode dei mobili pignorati, non contrasta con la dichiarazione prima della Cost., che ha inteso soltanto affermare la preminenza di ogni attivita' lavorativa nel sistema dei diritti doveri spettanti ai cittadini. Ne' contrasta con le dichiarazioni 35 e 36 con le quali si e' inteso garantire al lavoro subordinato una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a soddisfare le esigenze di un'esistenza libera e dignitosa quale corrispettivo delle prestazioni da cui il lavoratore debba trarre prevalentemente e continuamente i mezzi di sussistenza. Il compenso al custode si differenzia invero per sua natura dalla retribuzione suddetta, riferendosi ad un'attivita' del tutto occasionale e temporanea. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 522 C.P.C. sollevato sotto tali profili.