Pronuncia 168/2023

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra E. P. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 10 ottobre 2022, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica del 23 maggio 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; udite l'avvocata Patrizia Ciacci per l'INPS e l'avvocata dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 23 maggio 2023.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 1 e 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con legge 3 marzo 2009, n. 18, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Emanuela Navarretta

Data deposito: Thu Jul 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

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Massime

Processo civile - In genere - Procura alle liti - Incapacità naturale della persona fisica conferente - Conseguente interruzione del processo e segnalazione al PM, affinché promuova il giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno o i procedimenti per l'interdizione o per l'inabilitazione - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento, violazione del diritto di difesa e dei principi, anche convenzionali, del giusto processo nonché del diritto a un accesso effettivo alla giustizia e alla tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 197001).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, 32 e 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 75, primo e secondo comma, e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l’interruzione del processo in attesa che si definisca l’eventuale giudizio sulla incapacità legale della parte. La mancata interruzione del processo nel caso de quo è il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra molteplici interessi, quali la ragionevole durata del processo, o l’obiettivo di evitare iniziative meramente dilatorie. La gamma di tutele sostanziali e processuali che l’ordinamento appronta, poi, a tutela dell’incapace naturale, anche se affetto da una infermità o da una menomazione fisica o psichica, è tale da garantire, nel processo civile, il diritto di difesa e a un processo giusto. Depongono in questo senso la difesa tecnica, che impone al difensore l’esperimento di diversi strumenti di tutela; l’obbligo per il giudice di ordinare la comunicazione degli atti al PM affinché intervenga nei modi previsti dalla legge; l’istituto dell’amministrazione di sostegno; le recenti misure disposte per taluni procedimenti dal d.lgs. n. 149 del 2022. Quanto all’asserita disparità di trattamento tra l’incapace di intendere o di volere e il soggetto scomparso, è innegabile la diversità del presupposto che determina l’interruzione, così come sono differenti i relativi procedimenti; in aggiunta, le questioni su cui è chiamato a pronunciarsi il rimettente attengono a persone costituite in giudizio (con procura alle liti conferita a un difensore), diversamente dai casi ove la persona incapace non è costituita in giudizio, così rendendo le situazioni evidentemente disomogenee. Infine, non è ravvisabile nemmeno una violazione del giusto processo a livello convenzionale e internazionale, in quanto le situazioni protette, alla luce delle sentenze della Corte EDU, attengono a situazioni di netto svantaggio processuale di una parte rispetto all’avversario, che non hanno alcuna attinenza con l’esigenza di proteggere chi versi in una condizione di incapacità naturale; né, in generale, sussiste un irragionevole pregiudizio al diritto del disabile di poter accedere a una giustizia effettiva. ( Precedenti: S. 228/2022; S. 145/2022; S. 10/2022; 236/2021; S. 181/2019; S. 174/2019; S. 214/2016; S. 186/2013; O. 198/2006 – mass. 30408; O. 206/1995 – mass. 21477; S. 468/1992 – mass. 19004 – 19005; O. 605/1988 – mass. 11809; O. 41/1988 – mass. 10209; S. 220/1986 – mass. 12568 ).

Parametri costituzionali