Pronuncia 468/1990
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), e degli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse l'8 novembre 1989 dal tribunale di Napoli, il 24 novembre e il 18 dicembre 1989, il 10 gennaio, il 19 aprile e il 4 maggio 1990 dal Tribunale di Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 72, 230, 231, 438, 454 e 498 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 9, 15, 28, e 31, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visti gli atti di costituzione di Polichetti Renato, Leoni Pier Paolo, Scopelliti Francesca erede di Tortora Enzo, Dente Gattola Orazio, Vitalone Wilfredo, Clò Alberto, Ambrosio Albino e Nebbia Marisa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Uditi gli avvocati Giuseppe Zupo per Polichetti Renato, Enrico Guidi per Leoni Pier Paolo, Claudio Chiola per Scopelliti Francesca, Giovanni Giacobbe per Dente Gattola Orazio, Francesco S. Pettinari e Wilfredo Vitalone per Vitalone Wilfredo, Renata Bergonzoni per Clò Alfredo, Ambrosio Albino e Nebbia Marisa e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilità; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Francesco Paolo Casavola
Data deposito: Mon Oct 22 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SAJA
Massime
SENT. 468/90 A. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - NATURA - EFFETTI - CONSERVAZIONE IN VIGORE A TITOLO TRANSITORIO DELLA NORMATIVA CONTENUTA IN UNA DISPOSIZIONE OGGETTO DI ABROGAZIONE REFERENDARIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEL GIUDICE.
Norme citate
SENT. 468/90 B. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - NORMATIVA ABROGATA COL REFERENDUM - MANCATA PREVISIONE IN ESSA, PER I PROCESSI, INIZIATI DOPO LA CADUCAZIONE REFERENDARIA, SU FATTI COMMESSI IN PRECEDENZA, DELLA PERMANENTE NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 468/90 C. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - NORMATIVA ABROGATA COL REFERENDUM - MANCATA PREVISIONE IN ESSA, PER I PROCESSI, INIZIATI DOPO LA CADUCAZIONE REFERENDARIA, SU FATTI COMMESSI IN PRECEDENZA, DELLA PERMANENTE NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 468/90 D. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - NUOVA NORMATIVA - IRRETROATTIVITA' - RIDUZIONE ALLE SOLE FATTISPECIE SOSTANZIALI - ESCLUSIONE.
Norme citate
- legge-Art. 19, comma 2
SENT. 468/90 E. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - FATTI ACCADUTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA - GIUDIZI PROPOSTI SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DIFFERIMENTO DEGLI EFFETTI DEL REFERENDUM ABROGATIVO - OMESSA PREVISIONE DELLA VERIFICA DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Norme citate
- legge-Art. 19, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 108
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 112
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 104
- Costituzione-Art. 105
- Costituzione-Art. 103
- Costituzione-Art. 102
- Costituzione-Art. 107
- Costituzione-Art. 106
- Costituzione-Art. 101
- Costituzione-Art. 110
- Costituzione-Art. 28
- Costituzione-Art. 113
- Costituzione-Art. 109
SENT. 468/90 F. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - FATTI COMMESSI DA ALTRI SOGGETTI IN CONCORSO CON MAGISTRATI OVVERO INTIMAMENTE CONNESSI CON LE CONDOTTE DEI MAGISTRATI - OMESSA PREVISIONE, PER LE DOMANDE RELATIVE A TALI FATTI, DELLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE INDICATO NELLA NUOVA NORMATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 4