Pronuncia 468/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), e degli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse l'8 novembre 1989 dal tribunale di Napoli, il 24 novembre e il 18 dicembre 1989, il 10 gennaio, il 19 aprile e il 4 maggio 1990 dal Tribunale di Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 72, 230, 231, 438, 454 e 498 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 9, 15, 28, e 31, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visti gli atti di costituzione di Polichetti Renato, Leoni Pier Paolo, Scopelliti Francesca erede di Tortora Enzo, Dente Gattola Orazio, Vitalone Wilfredo, Clò Alberto, Ambrosio Albino e Nebbia Marisa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Uditi gli avvocati Giuseppe Zupo per Polichetti Renato, Enrico Guidi per Leoni Pier Paolo, Claudio Chiola per Scopelliti Francesca, Giovanni Giacobbe per Dente Gattola Orazio, Francesco S. Pettinari e Wilfredo Vitalone per Vitalone Wilfredo, Renata Bergonzoni per Clò Alfredo, Ambrosio Albino e Nebbia Marisa e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilità; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Paolo Casavola

Data deposito: Mon Oct 22 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 468/90 A. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - NATURA - EFFETTI - CONSERVAZIONE IN VIGORE A TITOLO TRANSITORIO DELLA NORMATIVA CONTENUTA IN UNA DISPOSIZIONE OGGETTO DI ABROGAZIONE REFERENDARIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEL GIUDICE.

La peculiare natura del referendum quale atto-fonte dell'ordinamento preclude al legislatore, di conservare in vigore, in via transitoria, e all'interprete, di riconoscere una ultrattivita' all'art. 56, cod. proc. civ., abrogato dal referendum, inteso come modo di essere dell'azione di responsabilita' di cui all'art. 55 stesso codice, che pur continua a costituire la causa petendi per i giudizi relativi a fatti precedenti l'abrogazione referendaria. A differenza del legislatore che puo' correggere o addirittura disvolere quanto ha in precedenza statuito, il referendum manifesta infatti una volonta' definitiva e irripetibile.

SENT. 468/90 B. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - NORMATIVA ABROGATA COL REFERENDUM - MANCATA PREVISIONE IN ESSA, PER I PROCESSI, INIZIATI DOPO LA CADUCAZIONE REFERENDARIA, SU FATTI COMMESSI IN PRECEDENZA, DELLA PERMANENTE NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Possono essere sottoposte a controllo di legittimita' costituzionale norme abrogate quando si tratti di cancellarne effetti residuali, non invece allorche' si chieda di richiamare in vigore altre ad esse collegate e parimenti abrogate. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 Cost. - degli artt. 55 e 74 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, dopo l'abrogazione referendaria, la permanente necessita' dell'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, ex art. 56, primo comma, stesso codice, quale condizione di proponibilita' della domanda nel giudizio di responsabilita' civile del magistrato per fatti commessi anteriormente alla caducazione referendaria, nonche' la designazione del giudice competente da parte della Corte di Cassazione, ex art. 56, secondo comma).

SENT. 468/90 C. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - NORMATIVA ABROGATA COL REFERENDUM - MANCATA PREVISIONE IN ESSA, PER I PROCESSI, INIZIATI DOPO LA CADUCAZIONE REFERENDARIA, SU FATTI COMMESSI IN PRECEDENZA, DELLA PERMANENTE NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Non e' censurabile, sotto un profilo di logica ordinamentale, al fine di individuare il diritto transitorio tra due normative che si succedono nel tempo, la legge che precede per non aver previsto il regime applicabile dopo la propria abrogazione, ma semmai la legge recenziore, dato che sono prerogative del legislatore, che riforma o innova, la scelta e la statuizione del le norme regolatrici dei rapporti non esauriti o definitivamente decisi sotto l'impero della disposizione abrogata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 Cost. - degli artt. 55 e 74 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, dopo l'abrogazione referendaria, la permanente necessita' dell'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, ex art. 56, primo comma, stesso codice, quale condizione di proponibilita' della domanda nel giudizio di responsabilita' civile del magistrato per fatti commessi anteriormente alla caducazione referendaria, nonche' la designazione del giudice competente da parte della Corte di Cassazione, ex art. 56, comma secondo).

SENT. 468/90 D. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - NUOVA NORMATIVA - IRRETROATTIVITA' - RIDUZIONE ALLE SOLE FATTISPECIE SOSTANZIALI - ESCLUSIONE.

Se e' di tutta evidenza che i giudizi promossi, prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 117 del 1988, per fatti del magistrato commessi anteriormente a quella data, hanno la fonte della 'causa petendi' nei titoli di responsabilita' previsti dall'art. 55 cod. proc. civ., non sarebbe assistita da alcuna certezza la interpretazione che, scindendo le norme sostanziali da quelle processuali nel disposto dell'art. 19 della legge suddetta, applicasse i canoni del 'ius superveniens' e del 'tempus regit actum', con la conseguenza di ridurre la portata della irretroattivita' della nuova normativa alle sole fattispecie sostanziali, di cui agli artt. 2 e 3, escludendone quelle processuali di cui agli artt. 4 e 5. Una lettura corretta dell'art. 19, secondo comma, non puo' che condurre a intendere la irretroattivita' come estesa a comprendere le fattispecie sostanziali insieme con l'intera struttura procedimentale che pone in primo piano il danno ingiusto risarcibile dallo Stato in luogo della diretta responsabilita' del magistrato, con la conseguente legittimazione passiva dello Stato, l'intervento facoltativo del magistrato, la successiva azione di rivalsa dello Stato contro di lui.

Norme citate

  • legge-Art. 19, comma 2

SENT. 468/90 E. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - FATTI ACCADUTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA - GIUDIZI PROPOSTI SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DIFFERIMENTO DEGLI EFFETTI DEL REFERENDUM ABROGATIVO - OMESSA PREVISIONE DELLA VERIFICA DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Posto che il differimento degli effetti del referendum abrogativo degli artt. 55 e 56 cod. proc. civ. fu motivato dalla esigenza di non lasciare senza una disciplina specifica la materia della responsabilita' civile dei magistrati per fatti causati dall'esercizio della giurisdizione, e che gia' la Corte costituzionale aveva ribadito in sede di giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo la indispensabilita' di un "filtro" a garanzia della indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, ne consegue che la mancata previsione, nel contesto dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117, di una norma a tutela dei valori di cui agli artt. 101 a 113 Cost., determina vulnus - prima ancora che dei suddetti parametri - del principio di non irragionevolezza implicato dall'art. 3 Cost.. Pertanto per un equo bilanciamento dei giustapposti interessi, l'art. 19, secondo comma, della suddetta legge va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il tribunale competente, con rito camerale e conseguente applicazione degli ordinari reclami ed impugnazioni, verifichi la non manifesta infondatezza della domanda ai fini dell'ammissibilita' dell'azione di responsabilita' nei confronti del magistrato promossa successivamente al 7 aprile 1988 (termine finale di differimento degli effetti abrogativi del referendum popolare), per fatti anteriori al 16 aprile 1988 (data di entrata in vigore della nuova normativa). - S. nn. 2/1968, 26/1987, 18/1989.

Norme citate

  • legge-Art. 19, comma 2

SENT. 468/90 F. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - FATTI COMMESSI DA ALTRI SOGGETTI IN CONCORSO CON MAGISTRATI OVVERO INTIMAMENTE CONNESSI CON LE CONDOTTE DEI MAGISTRATI - OMESSA PREVISIONE, PER LE DOMANDE RELATIVE A TALI FATTI, DELLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE INDICATO NELLA NUOVA NORMATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

In forza della irretroattivita' sancita dal suo art. 19, secondo comma, la legge 13 aprile 1988, n. 117, non si applica ai fatti accaduti prima della data della sua entrata in vigore (16 aprile 1988) in alcuna sua parte, ne' sostanziale ne' processuale, trattandosi di un insieme organico e non scindibile, fondato su una ratio radicalmente innovativa del regime precedente, nel senso che, per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, risponde ora lo Stato e in via di rivalsa il magistrato. (Inammissibilita', in quanto sollevata in giudizio vertente su fatti anteriori all'entrata in vigore della normativa impugnata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 24, 25 e 101 Cost.). Cfr. massima D

Norme citate

  • legge-Art. 4