Pronuncia 26/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, iscritta al n. 34 del registro referendum; Vista l'ordinanza 15 dicembre 1986, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato la legittimità della suddetta richiesta; Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso; Udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ammette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, dichiarata legittima, con ordinanza del 15 dicembre 1986, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Tue Feb 03 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LA PERGOLA

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Massime

SENT. 26/87 A. NORME OGGETTO DI RICHIESTA REFERENDARIA - IPOTIZZATA ABROGAZIONE - EFFETTI - VALUTAZIONE IN SEDE DI GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM - ESCLUSIONE.

In sede di giudizio di ammissibilita` di richieste di referendum abrogativo, non viene di per se` in rilievo l'eventuale effetto abrogativo del referendum stesso: la prospettata illegittimita` costituzionale di una sua possibile conseguenza non puo` essere presa in considerazione e vagliata al fine di pervenire ad una pronuncia di inammissibilita` del quesito referendario, tanto piu` che la conseguente situazione normativa potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimita` costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti prescritti. - cfr. S. nn. 251/1975, 16/1978, 24/1981 e 26/1981.

Parametri costituzionali

SENT. 26/87 B. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E PUBBLICO MINISTERO CHE INTERVENGA NEL PROCESSO CIVILE - CASI PREVISTI - AZIONE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

Va dichiarata ammissibile la richiesta di referendum se il quesito posto sia omogeneo ed univoco e verta su disposizioni legislative le quali non sono ne` assimilabili a norme costituzionali sotto il profilo della resistenza all'abrogazione, ne` "a contenuto costituzionalmente vincolato" nel senso che esse, considerate nel loro nucleo normativo, darebbero vita all'unica disciplina della materia consentita dalla Costituzione. (Ammissibilita` della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. del cod. proc. civ.: n. 55, che delimita i casi nei quali il giudice e` civilmente responsabile, 56, che condiziona in vario modo l'esercizio della relativa azione e 74 che estende tali norme anche ai magistrati del P.M. che intervengono nel processo civile). - cfr. S. n. 16/1978.

Parametri costituzionali

SENT. 26/87 C. RESPONSABILITA' CIVILE - IMPIEGATI STATALI - MAGISTRATI - DISCIPLINA - RINVIO A LEGGE STATALE - PLURALITA' DI SCELTE NORMATIVE - POSSIBILITA'.

Ai sensi dell'art. 28 Cost., tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgono attivita` statale, sono personalmente responsabili, non escludendosi - poiche` la norma rinvia alle leggi ordinarie - che codesta responsabilita` sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni: ed in particolare, per quanto concerne i giudici, con le condizioni ed i limiti derivanti dai disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni. - cfr. S. n. 2/1968.

Parametri costituzionali