Pronuncia 2/1968

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 74 del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1965 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Fazio Giuseppe e il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione del Ministro di grazia e giustizia; udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro di grazia e giustizia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 74 del Codice di procedura civile proposta in riferimento all'art. 28 della Costituzione dall'ordinanza 23 novembre 1965 del Tribunale di Bologna. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968. ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.

Relatore: Giuseppe Branca

Data deposito: Thu Mar 14 1968 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 2/68. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' DELLO STATO E DEI SUOI FUNZIONARI E DIPENDENTI - COD. PROC. CIV. ARTT. 55 E 74 - LIMITATA RESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI - NON VIOLANO L'ART. 28 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. RESPONSABILITA' CIVILE DELLO STATO E DEI SUOI FUNZIONARI E DIPENDENTI - COSTITUZIONE, ART. 28 - INTERPRETAZIONE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 74 c.p.c., che limitano al dolo, alla frode ed alla concussione (e all'omissione di atti d'ufficio) la responsabilita' personale dei magistrati, in riferimento all'art. 28 della Costituzione. L'art. 28 ha inteso estendere a quanti agiscano per lo Stato quella responsabilita' personale che prima era espressamente prevista solo per alcuni di loro (giudici, cancellieri, conservatori di registri immobiliari). Con il che si sono venuti ad accomunare gli uni e gli altri in una stessa proposizione normativa, affermandosi un principio valevole per tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgano attivita' statale: un principio generale che da una parte li rende personalmente responsabili, ma dall'altra non esclude, poiche' la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsabilita' sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni. La singolarita' della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa posizione super partes del magistrato possono suggerire, come hanno suggerito ante litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilita'; ma non sono tali da legittimare, per ipotesi, una negazione totale, che violerebbe apertamente quel principio e peccherebbe di irragionevolezza sia di per se' (art. 28) sia nel confronto con l'imputabilita' dei "pubblici impiegati" (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 3 Cost.). La responsabilita' dello Stato s'accompagna a quella dei "funzionari" e dei "dipendenti" nell'art. 28 della Costituzione e nei principi della legislazione ordinaria: dimodoche' una legge,che negasse al cittadino danneggiato dal giudice qualunque pretesa verso l'amministrazione statale, sarebbe contraria a giustizia in un ordinamento, che, anche a livello costituzionale, da' azione almeno alle vittime dell'attivita' amministrativa. Nella realta', gli artt. 55 e 74 c.p.c. non contrastano alla norma costituzionale proprio perche' il loro apparente silenzio, malgrado un diverso indirizzo interpretativo, non significa esclusione della responsabilita' dello Stato. In virtu' dell'art. 28 Cost., la' dove e' responsabile il "funzionario" o "dipendente", lo sara' entro gli stessi limiti lo Stato (art. 28 "In tali casi la responsabilita' civile si estende allo Stato"): e, poiche' questo e' il modello sul quale occorre ormai interpretare le due norme denunciate, in esse dovra' leggersi anche la responsabilita' dello Stato per gli atti o le omissioni di cui risponde il giudice nell'esercizio del suo ministero (cit. art. 55). Quanto ai danni cagionati dal giudice per colpa grave o lieve o senza colpa, il diritto al risarcimento dei danni nei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale; ma niente impedisce alla giurisprudenza di trarlo eventualmente da norme e principi contenuti in leggi ordinarie (se esistono). L'autorizzazione ministeriale, che, secondo gli artt. 55 e 74 del c.p.c., e' necessaria per l'esercizio dell'azione nei confronti del giudice, non occorrerebbe se la domanda di risarcimento fosse rivolta allo Stato: pertanto un giudizio di costituzionalita' sarebbe irrilevante in una causa nella quale si contende sulla responsabilita' dello Stato e non su quella del giudice.

Parametri costituzionali