Pronuncia 207/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1993 dal Pretore di Milano, nel procedimento civile vertente tra Mosca Ersilia e S.p.a. Industria Componenti Plastici, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile, sotto il profilo sopra specificato sub a), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata la questione sotto il profilo sopra specificato sub b); Dichiara inammissibile, sotto entrambi i profili, la medesima questione in relazione alle prestazioni erogate dagli enti previdenziali. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Thu Jun 02 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 207/94 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO CREDITI DEL LAVORATORE - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE SULLE SOMME RELATIVE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, SOPRAVVENUTA A SEGUITO DELL'AUMENTO AL DIECI PER CENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI, PER L'ECCESSO, CHE NE DERIVA, NELLA TUTELA DEI CREDITI DI LAVORO - PROFILO NON ATTINENTE AGLI ASPETTI GIURIDICI, MA SOLO A QUELLI ECONOMICI DEL PROBLEMA RICADENTI NELLA SFERA DELLE SCELTE DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, non e' proponibile una censura di irrazionalita' sopravvenuta basata sull'assunto di un risultato economicamente sproporzionato in favore del creditore. Trattandosi di un profilo esclusivamente economico e non giuridico, esso infatti impegna la sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Inammissibilita', sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). - Cfr. S. n. 156/1991 e 119/1991. red.: S.E. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 207/94 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO CREDITI DEL LAVORATORE - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE SULLE SOMME RELATIVE ANCHE IN SEGUITO ALL'AUMENTO AL DIECI PER CENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CREDITI DI LAVORO E CREDITI COMUNI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLA NORMA NELLA TUTELA PRIVILEGIATA COSTITUZIONALMENTE ACCORDATA AI LAVORATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, va respinta -attesa la tutela privilegiata che costituzionalmente compete (art. 36 Cost.) al lavoratore - la censura di illegittimita' della medesima norma, sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, in considerazione di una pretesa disparita' di trattamento fra il titolare del credito di lavoro ed i creditori comuni. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art, 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 207/94 A. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITARDATO PAGAMENTO DI CREDITI - DISCIPLINA ADOTTATA NELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO, RISPETTO AI CREDITI COMUNI, DEI CREDITI VERSO I DATORI DI LAVORO E GLI ENTI PREVIDENZIALI - ESTRANEITA', SIA RISPETTO ALLA NORMA IMPUGNATA CHE AL GIUDIZIO 'A QUO', DEI CREDITI VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI - INAMMISSIBILITA', 'IN PARTE QUA', DELLA SOLLEVATA QUESTIONE.

L'incidente di costituzionalita' promosso, sotto profili attinenti in parte al principio di ragionevolezza e in parte al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto nelle controversie per ritardato pagamento di crediti, ivi disciplinate, riserverebbe, non soltanto ai datori di lavoro ma anche agli enti previdenziali un trattamento deteriore rispetto ai debitori comuni, non puo', per quanto riguarda i crediti previdenziali, aver corso, ostandovi la duplice ragione che oggetto del giudizio 'a quo' e' un credito di lavoro e soltanto a questa categoria di crediti ha riguardo la norma impugnata. (Inammissibilita', per irrilevanza, nella parte in cui vi sono state coinvolte le prestazioni erogate dagli enti previdenziali, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.

Parametri costituzionali