Pronuncia 74/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 971, ultimo comma, codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rinaldi Vincenzo contro Barone Elvira ed altri, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione di Barone Giovannina ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 971, ultimo comma, codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Fri Mar 15 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 74/96. ENFITEUSI - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO - DISCIPLINA - REVIVISCENZA DI NORMA ABROGATA PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA ABROGATRICE - MANCATA PREVISIONE DELL'ADEGUAMENTO PERIODICO DEL CANONE ENFITEUTICO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 COST. - FATTISPECIE - SENTENZA ADDITIVA DI PRINCIPIO - PERSISTENZA DELL'ABROGAZIONE - INESISTENZA DELL'OGGETTO - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dell'art. 971, ultimo comma, cod. civ., per inesistenza dell'oggetto del sollevato incidente di costituzionalita' (nella specie, e' stato affermato che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270, che abrogava l'art. 971, ultimo comma, cod. civ., non ha fatto rivivere la norma abrogata, in quanto, impregiudicata ogni questione circa la possibilita' di reviviscenza di norme abrogate da parte di disposizioni dichiarate incostituzionali, la sent. n. 406/1988 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma abrogatrice per cio' che ometteva di disporre, somministrando, pertanto, una regola di aggiornamento del canone enfiteutico direttamente applicabile dal giudice comune anche in difetto delle necessarie integrazioni legislative, fermo restando l'effetto abrogativo dell'art. 971, ultimo comma, cod. civ.). - V. S. n. 406/1988. - Circa l'effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una omissione legislativa, ord. n. 272/1993 e sent. n. 295/1991. red.: F. Mangano

Norme citate

Parametri costituzionali