Pronuncia 583/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2652, comma primo, n. 5, e 2654 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1990 dalla Corte d'appello di Salerno nel procedimento civile vertente tra Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. e Fimiani Giovanni ed altri, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652 n. 5 e 2654 cod.civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Fri Dec 28 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 583/90 ATTI PRIVATI - ATTO ISCRITTO NEI REGISTRI IMMOBILIARI (NELLA SPECIE: ASSUNZIONE DI DEBITO E CONCESSIONE DI IPOTECA) - TRASCRIZIONE DI DOMANDA DI REVOCA PER PREGIUDIZIO ALLE RAGIONI CREDITORIE (SICCOME PREVISTO PER LE DOMANDE DI REVOCA DI ATTI TRASCRITTI) - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Non pregiudica il diritto di difesa del creditore ne' appare irrazionale rispetto a quanto diversamente disposto per gli atti soggetti a trascrizione, la disciplina normativa che non consente la trascrizione delle domande di revoca degli atti soggetti ad iscrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori, e la corrispondente annotazione in margine all'iscrizione: la sentenza di revoca per frode ai creditori di un atto di assunzione di debito e di concessione di ipoteca non soggiace infatti, nei rapporti con i terzi, al limite di efficacia previsto dall'art. 2901, ultimo comma, cod. civ., in quanto l'attore vittorioso puo' in ogni caso opporla ai terzi ai quali l'ipoteca sia stata trasmessa o vincolata nei modi indicati dall'art. 2843, oppure al terzo che pretenda di surrogarsi nell'ipoteca ai sensi dell'art. 2856 cod. civ., indipendentemente dalla loro buona o mala fede e dall'onerosita' o gratuita' del loro acquisto. E poiche' a tale effetto la pubblicazione della domanda di revoca e' irrilevante, si giustifica la norma che ne esclude la trascrivibilita' nei registri immobiliari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2652 n. 5 e 2654 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.)