Pronuncia 26/1991
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma terzo, e 36 della legge della Regione siciliana n. 510-423/A approvata il 19 luglio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto: "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 26 luglio 1990, depositato in cancelleria il 3 agosto successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1990; Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana; Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli; Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il ricorrente;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 7, terzo comma, e dell'art. 36 della legge della Regione siciliana approvata il 19 luglio 1990, recante "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari", in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana ed agli artt. 81, quarto comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: CHELI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Enzo Cheli
Data deposito: Thu Jan 24 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CONSO
Massime
SENT. 26/91 A. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UTENTE DEL SERVIZIO SANITARIO E ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA DEGLI UTENTI - POTERE DELL'OPERATORE SANITARIO DI CHIEDERE, A TUTELA DELLA SALUTE DEL MINORE, IN CASO DI GRAVI OMISSIONI DA PARTE DEL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA', L'INTERVENTO DEL GIUDICE MINORILE - INDEBITA INTERFERENZA DELLA LEGGE REGIONALE NELLA SFERA DEL DIRITTO PRIVATO - ESCLUSIONE (IN BASE A CORRETTA LETTURA DELLA NORMA IMPUGNATA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice civile-Art. 333
- legge della Regione siciliana-Art. 7, comma 3
Parametri costituzionali
- statuto regione Sicilia-Art. 17
- statuto regione Sicilia-Art. 14
SENT. 26/91 B. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UTENTE DEL SERVIZIO SANITARIO E ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA DEGLI UTENTI - LEGGE COMPORTANTE NUOVA SPESA IMPUTATA GENERICAMENTE AL FONDO SANITARIO NAZIONALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - POSSIBILITA' DI RINVIO DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA E DELLA COPERTURA DEGLI ONERI ALLA LEGGE ANNUALE DI BILANCIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 36
- legge della Regione siciliana-Art.
Parametri costituzionali
SENT. 26/91 C. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UTENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA DEGLI UTENTI - INDEBITA DESTINAZIONE, A FINI DI UTILITA' SOCIALI, DI FONDI DESTINATI ALLA SANITA' PUBBLICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 36