Pronuncia 26/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma terzo, e 36 della legge della Regione siciliana n. 510-423/A approvata il 19 luglio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto: "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 26 luglio 1990, depositato in cancelleria il 3 agosto successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1990; Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana; Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli; Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il ricorrente;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 7, terzo comma, e dell'art. 36 della legge della Regione siciliana approvata il 19 luglio 1990, recante "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari", in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana ed agli artt. 81, quarto comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: CHELI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Enzo Cheli

Data deposito: Thu Jan 24 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 26/91 A. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UTENTE DEL SERVIZIO SANITARIO E ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA DEGLI UTENTI - POTERE DELL'OPERATORE SANITARIO DI CHIEDERE, A TUTELA DELLA SALUTE DEL MINORE, IN CASO DI GRAVI OMISSIONI DA PARTE DEL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA', L'INTERVENTO DEL GIUDICE MINORILE - INDEBITA INTERFERENZA DELLA LEGGE REGIONALE NELLA SFERA DEL DIRITTO PRIVATO - ESCLUSIONE (IN BASE A CORRETTA LETTURA DELLA NORMA IMPUGNATA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 7, terzo comma, della legge della Regione siciliana approvata il 19 luglio 1990, nel conferire all'operatore sanitario, nell'ipotesi in cui il genitore esercente la patria potesta' neghi il proprio consenso ad attivita' diagnostiche, terapeutiche od assistenziali, con un comportamento che lo stesso operatore ritenga "gravemente pregiudizievole per la salute del minore", il potere di "chiedere l'intervento del giudice minorile", non ha inteso, pur rinviando all'art. 333 cod. civ. ai fini dell'individuazione delle competenze del giudice minorile, ampliare la sfera dei legittimati al "ricorso" per l'attivazione di tali competenze, bensi' si e' limitato a richiamare un semplice potere di segnalazione o di denuncia dell'organo amministrativo nei confronti dell'autorita' giudiziaria: potere amministrativo che va dunque ricondotto alla sfera di quelli ordinariamente spettanti all'operatore sanitario per finalita' connesse alla tutela pubblicistica del diritto costituzionale alla salute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge della Regione Sicilia approvata il 19 luglio 1990, sollevata in riferimento agli artt. 14 e 17 Statuto speciale per la Sicilia).

Norme citate

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sicilia-Art. 17
  • statuto regione Sicilia-Art. 14

SENT. 26/91 B. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UTENTE DEL SERVIZIO SANITARIO E ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA DEGLI UTENTI - LEGGE COMPORTANTE NUOVA SPESA IMPUTATA GENERICAMENTE AL FONDO SANITARIO NAZIONALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - POSSIBILITA' DI RINVIO DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA E DELLA COPERTURA DEGLI ONERI ALLA LEGGE ANNUALE DI BILANCIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il principio, gia' affermato per le Regioni a Statuto ordinario, in base al quale va riconosciuto compatibile con l'art. 81, quarto comma, Cost. il fatto che una Regione rinvii la quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonche' l'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, puo' valere anche nei confronti della Regione Sicilia, nel cui ambito la materia del bilancio e della contabilita' risulta disciplinata dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, che consente la possibilita' di adottare la soluzione prevista dalla legge quadro statale (l. 19 maggio 1976, n. 335) consistente appunto nel rinvio della quantificazione della spesa e della copertura degli oneri alla legge annuale di bilancio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 legge Regione Sicilia 19 luglio 1990 sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.). - S. n. 331/1988.

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 36
  • legge della Regione siciliana-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 26/91 C. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UTENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA DEGLI UTENTI - INDEBITA DESTINAZIONE, A FINI DI UTILITA' SOCIALI, DI FONDI DESTINATI ALLA SANITA' PUBBLICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Gli interventi previsti dalla legge Regione Sicilia 19 luglio 1990, in quanto finalizzati ad assicurare la regolarita' e l'efficacia delle prestazioni sanitarie offerte all'utenza, costituiscono attuazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale; devesi pertanto escludere che i finanziamenti provenienti dal Fondo sanitario nazionale siano utilizzati, in base alla legge impugnata, per finalita' sociali che esulano dagli obiettivi della richiamata legge statale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 l. 19 luglio 1990 sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 36

Parametri costituzionali