Pronuncia 6/1958

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCLLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 22 settembre 1947, n. 11, prorogata con leggi successive, promossi con le ordinanze 18 dicembre 1956 del Tribunale di Catania emesse nei procedimenti civili vertenti tra Santonocito Giuseppe contro Russo Velis Salvatore e tra La Rosa Carmelo, Caruso Antonino e D'Urso Rosario contro Russo Velis Salvatore, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 20 aprile 1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 4 maggio 1957 ed iscritte ai numeri 43 e 44 del Registro ordinanze 1957. Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente della Regione siciliana; udita nella pubblica udienza del 27 novembre 1957 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi; udito l'avv. Francesco Santoro Passarelli, per la Regione siciliana.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando con unica sentenza nelle cause riunite di cui in epigrafe: dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Catania con le ordinanze del 18 dicembre 1956, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 22 settembre 1947, n. 11, prorogata con leggi successive. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Relatore: Giuseppe Cappi

Data deposito: Mon Jan 27 1958 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 6/58 A. RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - RISERVA, IN VIA NORMALE, ALLA LEGISLAZIONE STATALE - FONDAMENTO.

In via normale la disciplina dei rapporti contrattuali e, in generale, delle materie di diritto privato va riservata alla legislazione statale. Soltanto lo Stato puo', con sue leggi, derogare al principio fondamentale dell'autonomia contrattuale e della liberta' negoziale (artt. 1322 e 1372 cod. civ.). Anche se l'art. 5 della Costituzione, che proclama l'unita' e l'indivisibilita' della Repubblica, si riferisce precipuamente all'unita' politica, non puo' negarsi che tale unita' postuli o renda opportuna una unicita' di regime giuridico. Cfr.: sent. n. 109 del 1957.

SENT. 6/58 B. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - LEGISLAZIONE REGIONALE - RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - COMPETENZA STATALE - DEROGHE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - LIMITI E CONDIZIONI.

Alla regola della competenza del legislatore statale nelle materie di diritto privato sono eccezionalmente ammissibili talune deroghe, per quanto riguarda l'agricoltura e foreste, cui si riferisce la facolta' legislativa esclusiva attribuita alla Regione siciliana dalla lettera a) dell'art. 14 dello Statuto, allorche' ricorrano le seguenti condizioni: 1) eccezionalita' di situazioni locali; 2) scopo di soddisfacimento di interessi pubblici; 3) mancanza di contrasto con i criteri informatori della legislazione statale in materia, da adattare alle particolari situazioni ambientali. La potesta' legislativa regionale in materia agraria non riguarda solo il settore tecnico, ma anche il regolamento di rapporti privati, nei casi in cui possa avere influenza sulla situazione generale economica, sull'incremento della produzione agricola e sulla pace sociale nelle campagne, che rappresentano un interesse pubblico. Conforme: sent. n. 109 del 1957.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sicilia-Art. 14

SENT. 6/58 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - LIMITI - AGRICOLTURA E FORESTE - CONTRATTI AGRARI: COLONIA PARZIARIA O MEZZADRIA IMPROPRIA - RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI TRA CONCEDENTE E MEZZADRI - LEGGE DELLO STATO: D.L.L. 19 OTTOBRE 1944 N. 311 - LEGGE REGIONALE: LEGGE 22 SETTEMBRE 1947 N. 11 E SUCCESSIVE PROROGHE - ECCEZIONALITA' DI SITUAZIONI LOCALI - SODDISFACIMENTO DI INTERESSI PUBBLICI - ADEGUAMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE ALLE ESIGENZE REGIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La Regione siciliana con la legge 22 settembre 1947, n. 11 prorogata dalle leggi 1 agosto 1949, n. 44; 26 giugno 1950, n. 44; 12 agosto 1951, n. 43 e 26 giugno 1956, n.16, ha legiferato nel settore del diritto privato per ovviare, nell'interesse dell'economia, a squilibri della ripartizione dei prodotti tra concedenti e mezzadri e per adattare la legge statale (D.L.L .19 ottobre 1944, n. 311) alle particolari situazioni ambientali. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della citata legge regionale n. 11, che per la colonia parziaria o mezzadria impropria relativa a terreni a coltura arborea ed arbustiva stabilisce una maggiorazione della quota a favore del mezzadro in misura del 5 o del 10% da prelevarsi da quella del concedente.

Norme citate

  • decreto legislativo luogotenenziale-Art.
  • legge della Regione siciliana-Art.
  • legge della Regione siciliana-Art.
  • legge della Regione siciliana-Art.
  • legge della Regione siciliana-Art.
  • legge della Regione siciliana-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sicilia-Art. 14