Pronuncia 454/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Salvadori Manlio e Catini Angela, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Francesco Paolo Casavola

Data deposito: Thu Jul 27 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 454/89. SEPARAZIONE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI - ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE AL CONIUGE AFFIDATARIO DELLA PROLE - OPPONIBILITA' AL TERZO ACQUIRENTE PREVIA TRASCRIZIONE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Poiche' sia in caso di separazione personale dei coniugi e sia in caso di scioglimento del matrimonio l'assegnazione giudiziale dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario dei figli e' ispirata all'identica 'ratio' dell'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole, la cui situazione e' assolutamente identica in entrambi i casi, e' del tutto privo di ragionevole giustificazione e non persegue, inoltre, i valori degli artt. 29 e 31 Cost. il diverso regime di detta assegnazione, che mentre e' opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio, non lo e', invece, in quella della separazione dei coniugi. Pertanto, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilita' ai terzi