Pronuncia 135/1980

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, comma terzo, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1976 dal Tribunale per i minorenni di Ancona, sul ricorso proposto da Silvestrini Daniela in Moroder, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore Livio Paladin; udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 terzo comma del codice civile, sollevata dal tribunale per i minorenni di Ancona, in riferimento agli artt. 3 primo comma e 25 primo comma della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Livio Paladin

Data deposito: Wed Jul 30 1980 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 135/80 A. GIUDICE NATURALE - NOZIONE - DEROGHE RAZIONALMENTE DISPOSTE ALLA DETERMINAZIONE LEGISLATIVA DI UNA COMPETENZA GENERALE - LEGITTIMITA'.

La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo. - cfr. S.n. 274/1974.

Parametri costituzionali

SENT. 135/80 B. SEPARAZIONE DI CONIUGI - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I FIGLI - ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE ORDINARIO, ANZICHE' A QUELLO PER I MINORENNI, DELLA COMPETENZA A CONOSCERE DELLE QUESTIONI DI MAGGIORE INTERESSE PER I FIGLI IN CASO DI DISACCORDO FRA I CONIUGI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONIUGI SEPARATI E NON SEPARATI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'attribuzione al tribunale ordinario anziche' a quello per i minorenni (secondo l'interpretazione del giudice a quo, peraltro non pacifica e anzi contrastante con recenti pronunce della Corte di cassazione) della competenza a decidere le questioni di maggior interesse per i figli (in regime di separazione dei coniugi e in caso di disaccordo fra essi), non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto le funzioni eventualmente riservate dalla norma impugnata al tribunale ordinario non sono di natura eccezionale, ma fanno parte di una competenza generale prevista nell'ambito della stessa giurisdizione alla quale appartengono i tribunali per i minorenni e il riparto di competenza tra detti tribunali non puo` non ricadere, anche riguardo agli interessi da tutelare, nell'ambito della discrezionalita' legislativa; ne' vi e' arbitraria disparita' di trattamento tra coniugi separati e non separati, stante la peculiarita' del regime di separazione coniugale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155, terzo comma, cod. civ.).