Pronuncia 166/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile e del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e 155 stesso codice promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre 1996 dal Tribunale di Como sul reclamo proposto da Butti Patrizia contro Negrini Valerio, iscritta al n. 1333 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997 ed il 27 dicembre 1996 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Zecchino Maria e Moriondo Francesco, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice relatore Fernanda Contri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e 155 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 30 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Wed May 13 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 166/98 A. SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE INTERVENUTA TRA CONVIVENTI 'MORE UXORIO' - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - DIRITTO DEL GENITORE NATURALE AFFIDATARIO DEL MINORE NATO DALLA CONVIVENZA (O DEL CONVIVENTE CON PROLE MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE), PUR SE LO STESSO NON SIA TITOLARE DI ALCUN DIRITTO REALE O DI GODIMENTO SULLA CASA MEDESIMA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RELAZIONE AI DIRITTI RICONOSCIUTI AL "CONIUGE" E DELLE GARANZIE POSTE A FAVORE DEI FIGLI NATURALI.

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155, comma 4, cod. civ., nella parte in cui non prevede la possibilita' di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile, in quanto - posto che la questione deve essere risolta ponendosi sul piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative; che l'art. 261 cod. civ. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi; che, nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il matrimonio non costituisce piu' elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli (legittimi e naturali riconosciuti), identico essendo il contenuto dei doveri, oltreche' dei diritti, degli uni nei confronti degli altri, e la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non puo' determinare una condizione deteriore per i figli, poiche' quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualita' di genitore, trova fondamento nell'art. 30 Cost., il quale richiama i genitori all'obbligo di responsabilita'; che il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 cod. civ., che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della qualita' di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali; e che l'obbligo di mantenimento della prole, sancito dall'art. 147 cod. civ., comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente, tra queste, la predisposizione e la conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalita' del figlio - l'interpretazione sistematica dell'art. 30 Cost. in correlazione agli artt. 261, 146 e 148 cod. civ. impone che l'assegnazione della casa famiglia nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza 'more uxorio', allorche' vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilita' genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello 'status'. - S. n. 99/1997. red.: S. Di Palma

SENT. 166/98 B. SEPARAZIONE DEI CONIUGI - SEPARAZIONE INTERVENUTA TRA CONVIVENTI 'MORE UXORIO' - DOMANDA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE E PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE E I FIGLI, EX ARTT. 706-709 COD. PROC. CIV. - POSSIBILITA' DI RICHIESTA DA PARTE DEL CONVIVENTE 'MORE UXORIO' CON PROLE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE ALL'ABITAZIONE E, IN RELAZIONE AD ESSO, DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA RICONOSCIUTA AI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE N. 404/1988 - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 30 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 151, comma 1, e 155, quarto comma, cod. civ., il quale non prevede la possibilita' di applicare il procedimento previsto dagli artt. 706 e seguenti cod. proc. civ. ai conviventi 'more uxorio' con prole, in quanto - posto che l'impossibilita' di disciplinare la convivenza di fatto con le stesse regole previste per la famiglia legittima deriva dalla considerazione che il fondamento dei diritti e dei doveri indicati nel capo IV del titolo VI cod. civ. e' costituito dall'istituto stesso del matrimonio, si' che la cessazione della convivenza matrimoniale richiede necessariamente una regolamentazione specifica di tutti gli effetti conseguenti (regolamentazione disciplinata sotto il profilo sostanziale, dagli artt. 150-158 cod. civ., e, sotto quello processuale, dagli artt. 706-709 cod. proc. civ.); e che la convivenza 'more uxorio' rappresenta l'espressione di una scelta di liberta' dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio, sicche' l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti - l'assenza di un procedimento specularmente corrispondente a quello di separazione dei coniugi involge questioni di politica legislativa, ma certamente non determina la violazione dei parametri costituzionali invocati, in considerazione della diversita' delle situazioni poste a raffronto, che non ne consente la 'reductio ad unitatem'. - S. n. 23/1996. red.: S. Di Palma