Pronuncia 113/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, promosso con ordinanza del 24 gennaio 2003 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Albano Gozzi e il fallimento Govoni Sim Bianca s.p.a., iscritta al n. 355 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Francesco Amirante

Data deposito: Tue Apr 06 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

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Massime

Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro - Mancata inclusione tra i crediti aventi natura privilegiata - Irragionevole differenza rispetto ai crediti muniti del privilegio per disposizione di legge o a seguito di interventi della corte costituzionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, che impone di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni omogenee - l'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro. Posto che anche la violazione dell’articolo 2103 cod. civ (c.d. demansionamento) può comportare violazione dell’art. 2087 cod. civ, sussiste, infatti, omogeneità di tale credito sia rispetto a quello relativo ai danni conseguenti all'infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro, sia rispetto al credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di lavoro, crediti muniti a loro volta di privilegio per effetto delle dichiarazioni di incostituzionalità, 'in parte qua', dello stesso art. 2751-bis, numero 1, del codice civile contenute rispettivamente nelle sentenze n. 326/1983 e n. 220/2002.

Parametri costituzionali