Pronuncia 345/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 2001 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed altro ed il Fallimento EDI SUD S.p.a., iscritta al n. 661 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che con ordinanza in data 4 maggio 2001, il Tribunale di Potenza, nel corso di una controversia di opposizione allo stato passivo del Fallimento della Edi Sud S.p.a., promossa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero delle finanze avverso la curatela fallimentare, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), "nella parte in cui non prevede che il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e di quello previsto dall'art. 2751-bis" del codice civile; che il rimettente riferisce che l'opposizione è stata proposta avverso il decreto, con cui il giudice delegato aveva respinto - "per insufficiente documentazione del credito ed in particolare [per] mancanza di prova della rituale notifica delle ingiunzioni di pagamento" - la domanda di insinuazione nel passivo fallimentare, proposta dall'Ufficio del registro di Potenza per il recupero dei contributi erogati alla società fallita ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del 1981) dai quali essa era stata dichiarata decaduta; che il rimettente (dato atto che le amministrazioni opponenti ne hanno contestato la fondatezza) afferma la rilevanza della sollevata questione "in vista di una corretta graduazione dei privilegi in sede di rinvio"; che, ad avviso del rimettente, la questione non è manifestamente infondata, in quanto il privilegio riconosciuto dalla norma impugnata apporterebbe all'ordine dei privilegi previsto dall'art. 2777 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi), una deroga irragionevole, essendo posposto solo a quello per spese di giustizia e non anche ai privilegi relativi ai crediti per retribuzioni menzionati dall'art. 2751-bis cod. civ., che lo stesso art. 2777 considera come collocabili a preferenza di ogni altro credito, con conseguente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e del principio della proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione, essendo il tema della collocazione del privilegio estraneo all'oggetto del giudizio di accertamento del passivo fallimentare, e comunque la sua infondatezza nel merito. Considerato che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nella fase della procedura fallimentare diretta alla formazione dello stato passivo, e particolarmente in un giudizio di impugnazione del diniego di ammissione di un credito al passivo; che in tale fase viene in considerazione soltanto l'eventuale esistenza di una causa di prelazione, e segnatamente di un privilegio inerente al credito della cui ammissione si discute, ma non anche il diverso problema del grado della causa di prelazione, e quindi della collocazione del privilegio in esame rispetto ad altri privilegi; che soltanto nella fase successiva, dedicata all'approvazione del progetto di riparto dell'attivo, acquista rilevanza il problema dei limiti che alla soddisfazione di ciascun credito eventualmente derivino dal concorso con altri crediti ammessi; che, pertanto, la questione posta dall'ordinanza di rimessione - concernendo una norma della quale il rimettente non deve allo stato fare applicazione - è priva di rilevanza e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Bile Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola

Relatore: Franco Bile

Data deposito: Fri Jul 12 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: RUPERTO

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Massime

Fallimento - Passivo fallimentare - Ordine dei privilegi a favore dei crediti ammessi (riferito, nella specie, a crediti per retribuzioni e a crediti per contributi concessi per evento sismico) - Questione sollevata in una fase (quella di ammissione dei crediti allo stato passivo) in cui non deve farsi applicazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nella procedura fallimentare il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e di quello previsto dall'art. 2751-bis del codice civile. Infatti la questione è stata sollevata nella fase della procedura fallimentare diretta alla formazione dello stato passivo, mentre soltanto nella fase successiva, dedicata all'approvazione del progetto di riparto dell'attivo, acquista rilevanza il problema dei limiti che alla soddisfazione di ciascun credito eventualmente derivino dal concorso con altri crediti ammessi; sicché la questione, concernendo una norma della quale il rimettente non deve allo stato fare applicazione, è priva di rilevanza.

Norme citate