Pronuncia 228/2001

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI,Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis numero 1), del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 2000 dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento civile vertente tra la Zenith S.r.l. in concordato preventivo e G. F., iscritta al n. 743 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis; numero 1), del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Fri Jul 06 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Lavoro (rapporto di) - Privilegio dei crediti di lavoro - Ritenuta natura non privilegiata del credito del dirigente (indennità supplementare) per licenziamento ingiustificato - Prospettata disparita' di trattamento, priva di giustificazione, rispetto al credito spettante al lavoratore subordinato a titolo di risarcimento per licenziamento inefficace, nullo o annullabile - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

La circostanza che ai dirigenti non si applicano le norme generali in tema di licenziamenti non è idonea ad escludere - nel silenzio della legge - l'applicabilità ai dirigenti di altre norme dettate a tutela dei lavoratori subordinati. Pertanto anche il credito del dirigente ingiustamente licenziato, avente ad oggetto il pagamento dell'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo, è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 1, cod. civ., norma che pertanto va esente da censure di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost. - V. anche sentenze n. 309/1992, n. 121/1972 e ordinanza n. 404/1992. M. R.

Parametri costituzionali