Pronuncia 167/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3), del codice civile, e dell'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), modificativo dell'art. 2751-bis, numero 2), cod. civ., promosso dal Giudice delegato presso il Tribunale ordinario di Udine, sezione seconda civile, sull'istanza proposta da V. V. di ammissione al passivo del fallimento Edilvalli Arredi srl in liquidazione, con ordinanza del 7 maggio 2021, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito: Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria valutazione alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione - Ininfluenza della pronuncia di illegittimità costituzionale nel giudizio principale. (Classif. 112005).
Tributi - In genere - Credito fiscale e credito per rivalsa - Diversità delle cause sottostanti e rispettive finalità. (Classif. 255001).
Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Cause legittime di prelazione (in particolare: privilegi) - Natura e finalità - Eccezionale deroga al principio della par condicio creditorum - Creazione di nuovi privilegi - Necessario rispetto del principio di legalità e limiti di utilizzo del sindacato di legittimità costituzionale. (Classif. 192001).
Parametri costituzionali
Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Privilegio generale mobiliare sui crediti per provvigioni - Estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 192001).
Norme citate
- codice civile-Art. 2751 BIS
- legge-Art. 1, comma 474
- codice civile-Art. 2751 BIS