Pronuncia 220/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 2001 dal Tribunale di Alessandria, sezione fallimentare, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Negrini Silvano ed altro e la Davidson s.p.a., iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di costituzione di Schiavon Alfredo; udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il Giudice relatore Annibale Marini; udito l'avvocato Sergio Vacirca per Schiavon Alfredo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Annibale Marini

Data deposito: Wed May 29 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Mancato riconoscimento al credito del lavoratore subordinato per danni patiti a causa di malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro - Omogeneità di tale credito rispetto a quello relativo ai danni per infortunio sul lavoro (assistito dal privilegio, a seguito di una precedente sentenza di incostituzionalità) - Contrasto con il principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, che impone di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni omogenee - l'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro. Nessun dubbio sussiste, infatti, sulla assoluta omogeneità di tale credito rispetto a quello relativo ai danni conseguenti all'infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro, munito a sua volta di privilegio per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, 'in parte qua', dello stesso art. 2751-bis, numero 1, del codice civile contenuta nella sentenza n. 326/1983.

Parametri costituzionali