Pronuncia 220/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 2001 dal Tribunale di Alessandria, sezione fallimentare, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Negrini Silvano ed altro e la Davidson s.p.a., iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di costituzione di Schiavon Alfredo; udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il Giudice relatore Annibale Marini; udito l'avvocato Sergio Vacirca per Schiavon Alfredo.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Annibale Marini
Data deposito: Wed May 29 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO