Pronuncia 84/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2751, 2770 e 2776 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1991 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Statuti Iacoucci Giovanna ed il Fallimento Rossi Merichi Guido, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751, 2770, 2776 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost. dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Wed Mar 04 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 84/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZE ADDITIVE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI E LIMITI.

Nei giudizi di legittimita' costituzionale, una decisione di tipo additivo e', in linea di principio, consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegue necessariamente al giudizio di legittimita', si che la Corte in realta' proceda a un'estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialita' interpretativa del contesto normativo in cui e' inserita la disposizione impugnata; quando invece si profili una pluralita' di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non e' ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore. - Cfr., tra le piu' recenti. S. nn. 287/1991, 202/1991, 44/1991, 25/1991, 29/1990.

SENT. 84/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZE ADDITIVE - ADOZIONE IN MATERIA DI PRIVILEGI - POSSIBILITA' E LIMITI.

In materia di privilegi (anche in considerazione del carattere politico-economico delle scelte che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti), l'adozione di sentenze costituzionali additive e' consentita solo quando si tratti di estendere - all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la causa di prelazione a fattispecie identiche ed omogenee a quelle cui essa si riferisce; e' invece preclusa - coinvolgendo innegabilmente scelte di merito legislativo - quando si tratti di introdurre, sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e la sua collocazione nel sistema di quelli preesistenti. - Per l'estensione, in via additiva, dell'ambito di un privilegio gia' esistente, v. S. n. 326/1983 (in materia di crediti risarcitori dei lavoratori dipendenti).

SENT. 84/92 C. PRIVILEGIO - CREDITI PRIVILEGIATI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO E DEI FIGLI MINORI - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI A TUTELA DELLA FAMIGLIA - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, 2770 e 2776 cod.civ., "nella parte in cui non prevedono che l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli sia munito di privilegio", va dichiarata inammissibile, richiedendosi alla Corte una non consentita sentenza additiva che introduca una causa di prelazione non prevista, definendone natura e collocazione nel sistema dei privilegi gia' esistenti: cio' che - coinvolgendo scelte discrezionali - postula l'(auspicabile) intervento del legislatore. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.). - diversamente, ma con riguardo ad un privilegio gia' esistente, S. n. 326/1983.