Pronuncia 287/1991
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2748, comma secondo, 2776 e 2777 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1990 dal Giudice delegato del Tribunale di Pistoia nella procedura di fallimento nei confronti della S.p.a. FEDI Fonderie iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10/1 serie speciale dell'anno 1991. Visto l'atto di costituzione del Mediocredito Toscano, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avvocato Antonio Ragazzini per il Mediocredito Toscano e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal giudice delegato in una procedura fallimentare presso il Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Luigi Mengoni
Data deposito: Tue Jun 18 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GALLO
Massime
SENT. 287/91 A. PRIVILEGI - CREDITI DI LAVORATORI DIPENDENTI (PER RETRIBUZIONE E INDENNITA' DI FINE RAPPORTO) E PER COMPENSI DI LAVORO PROFESSIONALE - COLLOCAZIONE PREFERENZIALE RISPETTO AI CREDITI IPOTECARI SUL PREZZO RICAVATO DALLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DEL DEBITORE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER LA SUA FUNZIONE ALIMENTARE RICOMPRESO FRA I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PROSPETTAZIONE DI UN NON CONSENTITO INTERVENTO ADDITIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Parametri costituzionali
SENT. 287/91 B. PRIVILEGI - CREDITI PER SPESE DI GIUSTIZIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONSERVATIVI O ESECUTIVI - PRIVILEGIO SPECIALE SUI BENI, MOBILI O IMMOBILI, OGGETTO DI TALI PROCEDIMENTI - EFFICACIA - LIMITI - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA IMPOSSIBILITA' DI PRIVILEGI GENERALI SUI BENI IMMOBILI - ESCLUSIONE - SPESE DI GIUSTIZIA INERENTI A PROCEDURE FALLIMENTARI - PRIORITA' NEL RIPARTO DELL'ATTIVO, MA NON IN VIRTU' DI PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI DEL FALLITO - FATTISPECIE.
Norme citate
- codice civile-Art. 2746
- codice civile-Art. 2777, comma 1
- regio decreto-Art. 111, comma 1
- codice civile-Art. 2755
- codice civile-Art. 2770