Pronuncia 287/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2748, comma secondo, 2776 e 2777 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1990 dal Giudice delegato del Tribunale di Pistoia nella procedura di fallimento nei confronti della S.p.a. FEDI Fonderie iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10/1 serie speciale dell'anno 1991. Visto l'atto di costituzione del Mediocredito Toscano, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avvocato Antonio Ragazzini per il Mediocredito Toscano e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal giudice delegato in una procedura fallimentare presso il Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Tue Jun 18 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GALLO

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Massime

SENT. 287/91 A. PRIVILEGI - CREDITI DI LAVORATORI DIPENDENTI (PER RETRIBUZIONE E INDENNITA' DI FINE RAPPORTO) E PER COMPENSI DI LAVORO PROFESSIONALE - COLLOCAZIONE PREFERENZIALE RISPETTO AI CREDITI IPOTECARI SUL PREZZO RICAVATO DALLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DEL DEBITORE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER LA SUA FUNZIONE ALIMENTARE RICOMPRESO FRA I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PROSPETTAZIONE DI UN NON CONSENTITO INTERVENTO ADDITIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Una sentenza (come quella prospettata nel caso dal giudice delegato a fallimento che, in sede del riparto di attivo presentato dal curatore, ha sollevato la questione) dichiarativa della illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., nella parte in cui non attribuiscono ai crediti previsti dall'art. 2751 bis, nn. 1 e 2, cod. civ. una collocazione preferenziale rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili del debitore, comporterebbe l'attribuzione a tali crediti - gia' muniti di privilegio generale sui mobili - di un privilegio generale sugli immobili, in contrasto con il principio dell'art. 2746 (non compreso tra le norme impugnate) che ne esclude la possibilita'. Tale pronuncia, inoltre, da un lato lascerebbe imprecisati i rapporti - di precedenza o postergazione o concorrenza - del nuovo privilegio con i privilegi speciali costituiti su determinati immobili e, dall'altro, sarebbe incompatibile col requisito della previa esecuzione infruttuosa sui mobili previsto dall'art. 2776. La innovazione richiesta dal giudice a quo eccede quindi largamente i poteri della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost.)

Parametri costituzionali

SENT. 287/91 B. PRIVILEGI - CREDITI PER SPESE DI GIUSTIZIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONSERVATIVI O ESECUTIVI - PRIVILEGIO SPECIALE SUI BENI, MOBILI O IMMOBILI, OGGETTO DI TALI PROCEDIMENTI - EFFICACIA - LIMITI - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA IMPOSSIBILITA' DI PRIVILEGI GENERALI SUI BENI IMMOBILI - ESCLUSIONE - SPESE DI GIUSTIZIA INERENTI A PROCEDURE FALLIMENTARI - PRIORITA' NEL RIPARTO DELL'ATTIVO, MA NON IN VIRTU' DI PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI DEL FALLITO - FATTISPECIE.

I crediti per spese di giustizia menzionati dall'art. 2777, primo comma, cod. civ., relativi a procedimenti conservativi o esecutivi precedentemente esperiti contro il debitore, sono garantiti da un privilegio speciale sui beni, mobili o immobili, oggetto di tali procedimenti, privilegio che solo sul prezzo ricavato dalla vendita di questi beni si colloca con un grado poziore anche rispetto ai crediti pignoratizi o ipotecari. Pertanto solo in base ad una non corretta interpretazione dell'indicato art. 2777, primo comma, puo' sostenersi che esso porti eccezione al principio dell'art. 2746 cod. civ. (ved. massima A), che esclude la possibilita' di privilegi generali sui beni immobili. A loro volta le spese di giustizia inerenti alla procedura fallimentare sono si' soddisfatte per prime sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, ma non in virtu' di un privilegio generale su tutti i beni del fallito, bensi' in quanto debiti della massa pagabili (art. 111, primo comma, n. 1, legge fallim.) in via di prededuzione. (Principi affermati dalla Corte a confutazione di argomenti addotti dal giudice a quo nel sollevare, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod.civ., di cui alla massima A).