Pronuncia 153/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595 e 599 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1977 dal tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Barletta Nucci Maria Addolorata e Fabiano Ignazia ed altra, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978. Visto l'atto di costituzione di Barletta Nucci Maria Addolorata e di Fabiano Ignazia. Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore Edoardo Volterra; uditi gli avvocati Sergio Panunzio per Barletta Nucci, Domenico Giannuli e Nicolò Lipari per Fabiano.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Thu Dec 20 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 153/79. SUCCESSIONI - COD. CIV., ARTT. 595 (NEL TESTO ABROGATO DALL'ART. 196, L. 151/1975) E 599 - BINUBO E PROPRIO CONIUGE - CAPACITA' DI DISPORRE E DI RICEVERE PER TESTAMENTO - LIMITAZIONI - EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E LEGISLATIVA - RIESAME DELLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA - MOTIVI ISPIRATORI - LORO ATTUALE SUPERAMENTO - COMPORTA UN DIFFERENTE NON GIUSTIFICATO TRATTAMENTO DEI BINUBI E DEI LORO CONIUGI RISPETTO AI CONIUGATI UNA VOLTA SOLA E AGLI ALTRI CITTADINI - OPERA UNA DISTINZIONE GIURIDICA FRA MATRIMONI, NON CONCILIABILE CON LA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'esame della legislazione italiana del dopoguerra mostra come il legislatore, traverso una serie di abrogazioni di norme limitatrici della capacita` giuridica dei binubi, abbia progressivamente abbandonato quel disfavore verso le seconde nozze a cui, fin dalle lontane origini (rintracciabili nella legislazione del Basso Impero Romano), la normativa impugnata s'ispira. L'abrogazione, effettuata dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151, dell'art. 595 cod. civ., ha operato decisamente in questa direzione, adeguando il diritto di famiglia e di successione ai principi costituzionali, e giova anche essa a rivelare uno stato di illegittimita` esistente gia` prima della riforma del 1975. Invero, gia` a seguito dell'introduzione dell'istituto della quota disponibile e della riserva ereditaria nonche` della impugnabilita` delle disposizioni testamentarie affette da violenza, dolo od errore, veniva a cadere il presupposto della limitazione in parola (per cui le ordinarie disposizioni sulla captazione testamentaria non sarebbero valse ad evitare i raggiri, gli artiifizi e le violenze poste in essere dal coniuge per spogliare dei beni il binubo a danno dei figli di primo letto), presupposto che doveva essere alla base dell'orientamento emerso con la declaratoria (con sent. n. 189 del 1970) di non fondatezza di questione analoga: orientamento, quest'ultimo, che ora va modificato, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale iniziatosi con sentenza n. 205 del 1970 e manifestatosi particolarmente con sentenza n. 91 del 1973. La differenza di trattamento dei binubi rispetto agli altri coniugati e in genere agli altri cittadini ne` si giustifica con i principi e i valori costituzionali ne` si concilia con la logica del sistema, irrazionalmente non trovando applicazione in situazioni ben piu` esposte al pericolo di circumvenzione, dolo o violenza a danno dei figli di matrimoni anteriori (com'e` il caso del convivente more uxorio o di chi sia unito in matrimonio religioso non trascritto o in matrimonio legittimo annullato prima della morte del binubo), ovvero ricollegandosi a situazioni del tutto accidentali e indipendenti dalla volonta` delle persone interessate nonche` all'esistenza di figli di precedenti matrimoni (con conseguente differenziazione di capacita` giuridica fra binubi con figli nati da precedenti matrimoni e binubi senza tali figli), non verificandosi infine incapacita` ne` in presenza di figli adottivi, ne` di naturali, ne` di legittimati per rescriptum principis. Altra irrazionalita` si verificava allorche` al figlio di precedente matrimonio meno favorito era lasciata la sola legittima e il coniuge non poteva ricevere nulla sulla disponibile, conseguendo la sola quota di riserva che, in caso di concorso con figli legittimi, spettava a lui solo in usufrutto, con la conseguenza che il testatore non gli poteva lasciare nulla in proprieta`. Affermata, con la declaratoria di illegittimita` dell'art. 781 cod. civ. (sent. n. 91 /1973), la liceita` delle donazioni fra coniugi, era risultata aggravata la diversita` di trattamento nel senso che, prima dell'abrogazione dell'art. 595, si sarebbe avuta una ulteriore limitazione della capacita` del binubo rispetto a quella degli altri cittadini, potendo questi fare donazioni al proprio coniuge e riducendosi invece quelle del binubo che concorressero a fare oltrepassare sulla disponibile quanto conseguiva il figlio meno preferito di precedenti matrimoni. La Costituzione (art. 29) non differenzia tra loro i matrimoni legittimi, ma li vuole ordinati sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ne` consente di disciplinare in modo diverso il primo matrimonio e i successivi. Incompatibile con l'eguaglianza in parola e contrastante con la stessa realta` giuridica era la presunzione, alla base del divieto di cui all'art. 595, come di quello dell'art. 781 dichiarato costituzionalmente illegittimo (sent. n. 91/1973), per cui il matrimonio legittimo creasse fra i coniugi uno stato reciproco di ineguaglianza e d'inferiorita` non riscontrabile nelle altre forme di unioni coniugali non legittime, per cui ciascun coniuge potesse sempre essere circuito o dall'altro costretto a spogliarsi a suo favore dei beni. Pertanto sono illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - gli artt. 595 (nel testo abrogato dall'art. 196, L. n. 151 del 1975) e 599 cod. civ. - nella parte in cui richiama il primo - in quanto le disposizioni impugnate (applicabili nel procedimento di merito perche` relativo a una successione apertasi anteriormente al 1975) asoggettavano ad un trattamento diverso il coniuge del testatore, a seconda che avesse contratto o meno un secondo matrimonio, e limitando la capacita` successoria dei binubi e dei loro coniugi in confronto a quella degli altri coniugati, ponevano i coniugi di successivi matrimoni in uno stato d'inferiorita` giuridica in confronto dei coniugi precedenti.