Pronuncia 42/1972
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Serra Duilio, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970; 2) ordinanza emessa il 10 luglio 1970 dal pretore di Rogliano nel procedimento penale a carico di Perri Concetta, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970; 3) ordinanza emessa il 31 ottobre 1970 dal pretore di Borgo a Mozzano nel procedimento penale a carico di Maggenti Santino, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1971 e puhblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971. Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale, sollevata, con l'ordinanza del pretore di Forlì, in riferimento all'art. 29 della Costituzione; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale proposte dalle ordinanze in epigrafe dei pretori di Rogliano e di Borgo a Mozzano in riferimento, la prima, agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, e la seconda, agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Relatore: Costantino Mortati
Data deposito: Fri Mar 03 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CHIARELLI
Massime
SENT. 42/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA - PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO DEL DELITTO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - QUESTIONE PROPOSTA IN UN GIUDIZIO IN CUI E' STATA PROPOSTA QUERELA DA PARTE DI UN CONIUGE A CARICO DELL'ALTRO - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23