Pronuncia 42/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Serra Duilio, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970; 2) ordinanza emessa il 10 luglio 1970 dal pretore di Rogliano nel procedimento penale a carico di Perri Concetta, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970; 3) ordinanza emessa il 31 ottobre 1970 dal pretore di Borgo a Mozzano nel procedimento penale a carico di Maggenti Santino, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1971 e puhblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971. Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale, sollevata, con l'ordinanza del pretore di Forlì, in riferimento all'art. 29 della Costituzione; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale proposte dalle ordinanze in epigrafe dei pretori di Rogliano e di Borgo a Mozzano in riferimento, la prima, agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, e la seconda, agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito: Fri Mar 03 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 42/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA - PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO DEL DELITTO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - QUESTIONE PROPOSTA IN UN GIUDIZIO IN CUI E' STATA PROPOSTA QUERELA DA PARTE DI UN CONIUGE A CARICO DELL'ALTRO - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

E' inammissibile, perche' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale, sollevata, con l'ordinanza del pretore di Forli', in riferimento all'art. 29 della Costituzione. (Specie: il pretore lamentava che il reato fosse perseguibile d'ufficio ma dagli atti risultava che la parte offesa aveva prodotto querela).

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 42/72 B. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, PRIMO COMMA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La sanzione penale prevista dall'art. 570, c.p. trova sufficiente giustificazione nell'interesse pubblico all'osservanza dei comportamenti necessari a mantenere integra la compagine familiare, come e' stato ampiamente messo in rilievo nella sentenza n. 46 del 1970, dalla quale non vi e' motivo di discostarsi. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale in riferimento agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, 2, 3, della Costituzione.

SENT. 42/72 C. PENA - LEGALITA' DELLA PENA - COSTITUZIONE, ART. 25, SECONDO COMMA - INDIVIDUAZIONE DEL FATTO-REATO MEDIANTE RICORSO A CONCETTI EXTRAGIURIDICI DIFFUSI NELLA COLLETTIVITA' IN CUI IL GIUDICE OPERA - NON VIOLA IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE.

Non contraddice ne' al principio di legalita' della pena ne' a quello di eguaglianza il fatto che il legislatore ricorra per l'individuazione di un fatto-reato a concetti extragiuridici diffusi o generalmente compresi nella collettivita' in cui il giudice opera.

Parametri costituzionali

SENT. 42/72 D. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Riguardo alla censura di violazione degli artt. 2 e 29, interpretati nel senso che sarebbe da rilasciare ai coniugi l'autodeterminazione dei propri rapporti o l'autorganizzazione da essi ritenuta meglio idonea ad assicurare l'unita' della famiglia, e di conseguenza escludersi la procedibilita' di ufficio sancita dall'art. 570, deve farsi riferimento alla discrezionalita' del legislatore nello stabilire i modi e le forme del perseguimento delle violazioni degli obblighi di assistenza verso la famiglia, rimanendo al giudice costituzionale solo l'accertamento che gli uni e le altre non contrastino con l'esigenza della ragionevolezza.

SENT. 42/72 E. FAMIGLIA - UNITA' DELLA FAMIGLIA - ABBANDONO - SEPARAZIONE PERSONALE PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE.

E' evidente il contrasto dell'abbandono con l'esigenza dell'unita' della famiglia. Ne' vale asserire in contrario che l'abbandono attesta l'avvenuta rottura dell'unita' spirituale, di fronte alla quale non ha senso l'imposizione dell'obbligo della coabitazione, poiche' proprio in considerazione dell'insorgenza di siffatte situazioni sono dettate le disposizioni degli artt. 150 e seguenti cod. civ., relative all'istituto della separazione personale.

SENT. 42/72 F. LIBERTA' PERSONALE E DI CIRCOLAZIONE - LIMITI DERIVANTI DA ASSOGGETTAMENTO A ORDINAMENTI SPECIALI - FONDAMENTO.

I limiti alla liberta' personale e di circolazione derivano, nel caso dell'art. 570 c.p., come in ogni altro caso di assoggettamento a ordinamenti speciali, dalla necessita' di adempimento dei doveri ad esso assoggettamento inerenti.

SENT. 42/72 G. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 570 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - AUTONOMIA DELLA FATTISPECIE IVI PREVISTA.

All'insorgenza del reato ex art. 570 c.p. non e' sufficiente il solo fatto del sottrarsi di un coniuge al dovere della coabitazione con l'altro, occorrendo invece che l'abbandono, pel suo carattere ingiustificato e definitivo, riveli la volonta' di non piu' adempiere gli obblighi dell'assistenza; da intendere pertanto in un senso specifico, non identificantesi necessariamente con l'omissione di qualcuno dei vari comportamenti imposti dagli artt. 143 e seguenti del codice civile. Dal che si deduce che deve rimanere affidato alla discrezionalita' del legislatore sottoporre a diverso trattamento la violazione dell'uno o dell'altro degli obblighi stessi. Non puo' pertanto essere ritenuto paradossale, che alle relazioni adulterine (le quali pure possono considerarsi contrastanti con il dovere di assistenza, se intenso in senso ampio) si facciano corrispondere solo sanzioni civili, per effetto delle sentenze di questa Corte n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969, le quali hanno fatto cadere gli artt. 559 e 560 del c.p.; e cio' fino a quando la legge non dovesse disporre diversamente. L'autonomia della fattispecie delittuosa contemplata dall'art. 570 risulta appunto confermata dalla considerazione dell'ovvia applicabilita' di quest'ultimo, ove alla infedelta' si accompagnasse il non adempimento dell'assistenza.