Pronuncia 76/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1973 dal tribunale di Catanzaro, nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Caruso Carolina, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974. Visto l'atto di costituzione di Caruso Carolina, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei; uditi l'avv. Francesco Lombardi Comite per Caruso Carolina, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586 del codice civile, proposta dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito: Thu May 12 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 76/77 A. SUCCESSIONE EREDITARIA - ORDINE DI SUCCESSIONE - COD. CIV., ARTT. 570 E 586 - SUCCESSIONE DEI FRATELLI E DELLE SORELLE DEL DE CUIUS - RIFERIMENTO AL SOLO RAPPORTO DI PARENTELA LEGITTIMA - NON E' ESTESA AL FRATELLO NATURALE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 30 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il vincolo di parentela naturale, che acquista valore giuridico solo se riconosciuto o dichiarato, opera in modo ristretto in quanto lega soltanto fra di loro figlio naturale e genitore naturale e non ha valore estensivo oltre il rapporto che unisce vicendevolmente ascendenti e discendenti, al quale unicamente si riferisce il precetto di cui all'art. 30 della Costituzione. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 570 (che riguarda la successione dei fratelli e sorelle del de cuius, ma la parentela collaterale da cui si fa discendere il diritto a succedere, fra tali soggetti, deve essere legittima e non naturale) e 586 (il quale stabilisce che in mancanza di altri successibili, tra cui, dalle disposizioni di legge che regolano le successioni legittime, non e' compreso il fratello naturale del de cuius, l'eredita' e' devoluta allo Stato) cod. civ., sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 30, Cost. - sotto il profilo che al figlio naturale si sarebbe dovuto riconoscere il diritto di succedere al proprio fratello o sorella, cosi' come previsto per il figlio legittimo, e del grave ed irrazionale trattamento sfavorevole che sarebbe stato recato al fratello naturale perche' non compreso tra i successibili in mancanza dei quali l'eredita' e' devoluta allo Stato. Cfr.: sentt. nn. 79 del 1969 e 50 del 1973.

SENT. 76/77 B. FAMIGLIA - FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - TUTELA - COSTITUZIONE, ART. 30 - INTERPRETAZIONE.

La norma di cui all'art. 30, della Costituzione, secondo la quale "la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale", si riferisce sempre ed unicamente ai rapporti tra genitori e figli e non a quelli dei figli tra di loro.

Parametri costituzionali