Pronuncia 137/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901, comma 2 e 3, cod. Civ. (mancato pagamento del premio di assicurazione) promossi con ordinanze emesse il 15 e il 5 febbraio 1980 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 444 e 480 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 e n. 256 del 1980; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 cod. civ. in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto detta norma attribuendo all'assicuratore il diritto alla riscossione del premio anche per il periodo in cuila garanzia assicurativa resta sospesa per l'inadempienza dell'assicurato, porrebbe in essere un ingiustificato privilegio a favore del primo senza che siano ravvisabili al riguardo motivi di utilità sociale; che, con altra ordinanza del 15 febbraio 1980 lo stesso Pretore ha sollevato analoga questione, limitando la censura sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione. Considerato che le ordinanze sopra menzionate riguardano questioni identiche o sostanzialmente connesse e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi; che le questioni sopra sollevate sono state già dichiarate non fondate con sentenza n. 18 del 23 gennaio 1975; che non sussistono né sono stati addotti motivi tali da indurre la Corte a mutare tale orientamento, poiché il giudice a quo che pur chiede espressamente la modifica di detta decisione, si limita a riproporre sostanzialmente le argomentazioni a suo tempo poste a base delle censure, con particolare riferimento alla pretesa elusione del vincolo sinallagmatico tra le parti a vantaggio dell'assicuratore che deriverebbe dalla disparità di trattamento denunziata, già peraltro espressamente disattesa dalla Corte con la ripetuta decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1901 codice civile, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito: Wed Jul 14 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 137/82. ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI ) - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ASSICURATO - EFFETTI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 18/1975.