Pronuncia 56/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901, primo e secondo comma, del codice civile, in relazione agli artt. 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1975 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Palma Anna Maria, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975. Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra. Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 27 maggio 1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile in relazione agli articoli 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui stabilisce la sospensione della copertura assicurativa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975, e manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del 1976; che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre la Corte a discostarsi dalla precedente decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile in relazione agli artt. 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, promossa dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Tue Mar 16 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ROSSI

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Massime

ORD. 56/76. CONTRATTI - ASSICURAZIONI - NATURA E STRUTTURA DEL CONTRATTO - COD. CIV., ART. 1901, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 E 32 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990 (SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA) - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1901, primo e secondo comma, cod. civ., nella parte in cui stabilisce la sospensione della copertura assicurativa, sollevata nei confronti degli artt. 7 e 32 della l. 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto identica questione, proposta nei medesimi termini, e' stata gia' ritenuta infondata con sentenza n. 18 del 1975 e manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del 1976. - v. S. n. 18/1975, O. n. 11/1976.

Parametri costituzionali