Pronuncia 217/1975
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con tre ordinanze emesse l'11 luglio 1974 dal pretore di Barra nei procedimenti penali rispettivamente a carico di D'Agostino Federico, di Ascione Giuseppe e di Manfredi Raffaele, iscritte ai nn. 343,344 e 345 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra. Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il pretore di Barra ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1901 del codice civile e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Considerato che questa Corte, con sentenza n. 18 del 1975, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale; che non vengono addotti argomenti nuovi. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Edoardo Volterra
Data deposito: Tue Jul 15 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: BONIFACIO
Massime
ORD. 217/75. CONTRATTO IN GENERE, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO - ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - COD. CIV., ART. 901 - SOSPENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA E PERSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO - OBBLIGATORIETA' DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI - ART. 32 LEGGE N. 990 DEL 1969 - EQUIPARAZIONE DELLE SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE E PER OMESSO PAGAMENTO DEL PREMIO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Norme citate
- codice civile-Art. 1901
- legge-Art.