Pronuncia 14/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art. 1901 cod.civ. (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con ordinanze 13 novembre 1974; 14 maggio, 11 e 25 giugno 1975 del pretore di Cremona; 13 aprile e 8 giugno 1977 del pretore di La Spezia; 5 aprile e 20 giugno 1978 del pretore di La Spezia, iscritte ai nn. 460, 535, 536, 537, 538 e 539 del registro ordinanze 1976; ai nn. 420 e 445 del registro ordinanze 1977; ai nn. 309 e 545 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 232 e 253 dell'anno 1976; nn. 299 e 320 dell'anno 1977; n. 264 dell'anno 1978 e n. 24 dell'anno 1979. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Edoardo Volterra; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara: manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e dell'art. 1901 codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di Cremona con le ordinanze in epigrafe; non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, sollevata dal pretore di La Spezia con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Thu May 10 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 14/79 A. ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - EFFETTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Va confermata - in assenza di argomentazioni nuove - la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale gia` risolta nel senso della non fondatezza e successivamente dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 32, comma primo, L. 24 dicembre 1969 n. 990, e 1901 cod. civ.). - cfr. S.n. 18/1975, O.n. 11/1976.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 14/79 B. ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - EFFETTI - SOSPENSIONE AUTOMATICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - INCRIMINABILITA' DELL'INADEMPIENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La sospensione di diritto della copertura assicurativa r.c.a. per mancato pagamento del premio entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza e` coerente con la natura stessa del contratto, e l'incriminabilita` dell'assicurato inadempiente si giustifica - in conformita` ai fini della L. n. 990 del 1969 - in quanto la cessazione della garanzia assicurativa determina una situazione giuridica identica a quella del non assicurato, equivalenti essendo gli effetti che ne derivano per gli eventuali terzi danneggiati. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 7, comma secondo, e 32, L. 24 dicembre 1969 n. 990, sollevata - in riferimento all'art. 41 Cost. - in quanto l'automaticita` degli effetti civili e penali ricollegati al mancato pagamento del premio entro il termine di tolleranza contrasterebbe con le finalita` sociali della medesima legge). - v. S.n. 18/1975.

Norme citate

  • legge-Art. 32
  • legge-Art. 7, comma 2

Parametri costituzionali