Pronuncia 105/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1971 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Fiorino Giuseppe ed altri e Orlando Concetta ed altri, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972. Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile, sollevata dal tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede del Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giovanni Battista Benedetti

Data deposito: Thu Jul 05 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 105/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE PROPOSTA DOPO AVER GIA' STATUITO, CON SENTENZA NON DEFINITIVA, IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELLA NORMA (IMPUGNATA) NEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD.CIV., ART. 580 - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DIRITTI DEI FIGLI NATURALI NON RICONOSCIUTI E NON RICONOSCIBILI.

Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 580 del codice civile, sollevata dal Tribunale di Messina con ordinanza 13 aprile 1971, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, poiche' il giudice a quo ha gia' statuito in ordine all'applicazione della norma impugnata nel giudizio dinanzi ad esso pendente avendo dichiarato, con sentenza non definitiva del 17 maggio 1966, che ai figli minori non riconoscibili spetta un assegno vitalizio. Questa statuizione e' ovviamente preclusiva dalla questione di costituzionalita' successivamente proposta in ordine alla quale si assume che l'attribuzione di un assegno vitalizio, in caso di successione legittima, ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili comporta una grave limitazione della capacita' di succedere di questi soggetti cui verrebbe in sostanza riservato un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello assicurato agli ascendenti, collaterali e parenti entro il sesto grado. Nessuna efficacia potrebbe spiegare l'eventuale pronuncia della Corte nella controversia ora all'esame del giudice a quo avendo il tribunale gia' statuito con la ricordata sentenza proprio nello specifico punto formante oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale.

Parametri costituzionali