Pronuncia 162/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2960, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Fazio Cornelio e Cimmaruta Thea, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971. Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960, Comma secondo, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza 23 marzo 1971, dal pretore di Genova. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Wed Nov 21 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 162/73. PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - COD. CIV., ART. 2960, SECONDO COMMA - GIURAMENTO DEFERITO AL CONIUGE SUPERSTITE E AGLI EREDI O AI LORO RAPPRESENTANTI LEGALI PER DICHIARARE SE HANNO NOTIZIA DELL'ESTINZIONE DEL DEBITO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA NORMA DENUNCIATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata - in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2960, comma secondo, del codice civile: sollevata sul presupposto che chi ignori se il debito sia estinto e conseguentemente giuri in tal senso debba restare soccombente. La dichiarazione di ignorare i fatti non importa, invero, rifiuto di giurare, bensi' giuramento in senso negativo, con decisione della lite in favore del giurante. Eppero', la corretta interpretazione della norma, priva del loro presupposto logico i dubbi sulla legittimita' costituzionale di essa.