Pronuncia 57/1962

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTAELO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1961 dal Pretore di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Foschini Giuseppe e Passarella Gino e Bonadini Maria, iscritta al n. 138 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Graziano, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del Cod. civile, proposta con ordinanza del 15 luglio 1961, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Giuseppe Branca

Data deposito: Thu Jun 14 1962 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPPI

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Massime

SENT. 57/62 A. TUTELA GIURISDIZIONALE - DIRITTI DI CREDITO - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA EX ART. 2960 COD. CIV. - ONERE DELLA PROVA.

L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela processuale dei diritti e percio' se ne puo' assumere la violazione solo quando il legislatore limitasse la difesa processuale d'un diritto da esso attribuito o riconosciuto. I crediti sottoposti a prescrizione presuntiva possono essere fatti valere incondizionatamente coi mezzi forniti dall'ordinamento giuridico, quando non sia decorso un certo periodo di tempo. Tali crediti tuttavia, se non vengono esercitati entro questo termine, per ragioni connesse con la particolare natura del rapporto, perdono gran parte della loro forza sul terreno del diritto sostanziale, dimodoche' potranno farsi valere solo quando cio' sia consentito in ultima istanza dal contegno del debitore: percio' e' escluso che l'art. 2960 Cod. civ. contenga una diminuzione ingiustificata della tutela processuale e, dunque, l'art. 24 della Costituzione non risulta violato.

Parametri costituzionali

SENT. 57/62 B. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - PRESCRIZIONE E DECADENZA - TERMINI - PRESCRIZIONE PRESUNTIVE EX ART. 2960 CODICE CIVILE - VIOLAZIONE ART. 3 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.

Non c'e' norma della Costituzione che inibisca alla legge di stabilire termini prescrizionali diversi da diritto a diritto. La norma di cui all'art. 2960 Cod. civ. non viola il principio di eguaglianza riposto nell'art. 3 della Costituzione, perche' una norma che da' un vantaggio al titolare di certi diritti, non puo' essere dichiarata illegittima soltanto perche' questo e' accordato solo entro certi limiti.

Parametri costituzionali

SENT. 57/62 C. TUTELA GIURISDIZIONALE - DIRITTI DI CREDITO - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE EX ART. 2960 CODICE CIVILE - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO AL DEBITORE - GIUSTIFICAZIONE - INSINDACABILITA'.

La norma contenuta nell'art. 2960 Cod. civ., con la quale il legislatore ha riconosciuto che la presunzione possa superarsi, ma (solo) con mezzi di prova lasciati alla coscienza e al contegno del debitore, e' stata evidentemente imposta da situazioni particolari, cioe' da motivi il cui sindacato e' sottratto al giudizio della Corte costituzionale anche perche' la loro ragionevolezza e' in un certo senso provata dalla stessa vitalita' dell'istituto, ormai secolare. Anche percio' non risulta violato l'art. 3 della Costituzione. (Nella specie, la Corte dichiara che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2960 Cod. civ., promossa sul presupposto che i titolari di crediti avessero una tutela minore di quella dei titolari di altri crediti e che cio' contrastasse con gli artt. 3 e 4 della Costituzione della Repubblica, non e' fondata).