Pronuncia 135/2023

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, promosso dalla Corte d'appello di Salerno, sezione civile, nel procedimento promosso da C. P. e altra, con ordinanza del 12 maggio 2022, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2022. Udita nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; deliberato nella camera di consiglio del 10 maggio 2023.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Salerno, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2023. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Emanuela Navarretta

Data deposito: Tue Jul 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

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Massime

Nome - In genere - Nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona, costituito dal prenome e dal cognome - Necessità che rifletta il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale - Effetti dell'attribuzione - Segno distintivo dell'identità personale, anche a prescindere dalla correlazione con lo status filiationis. (Classif. 161001).

Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati. Il nome infatti è autonomo segno distintivo della identità personale, nonché tratto essenziale della personalità, riconosciuto come un bene oggetto di autonomo diritto dall’art. 2 Cost. e, dunque, come diritto fondamentale della persona umana. (Precedenti: S. 131/2022 - mass. 44782; S. 286/2016 - mass. 39316; S. 268/2002 - mass. 27097; S. 297/1996 - mass. 22689).La correlazione fra il diritto al nome (composto dal prenome e dal cognome) e la tutela dell’identità personale è tale che il cognome riflette il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost., tale profilo deve proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori. Là dove non vi sia l’accordo fra i genitori per l’attribuzione del cognome di uno di loro e operi la regola suppletiva che compone l’unitario cognome del figlio con quello del padre e con quello della madre, anche l’ordine dei cognomi, profilo non certo marginale, deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori. (Precedenti: S. 131/2022 - mass. 44782; S. 286/2016 - mass. 39316; O. 18/2021 - mass. 43561).Il diritto al nome, nel divenire autonomo segno distintivo dell’identità personale, attrae una tutela che finisce per poter prescindere dalla correlazione con lo status filiationis. Il cognome originario, intorno al quale si sia venuta a costruire l’identità della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall’ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori. (Precedenti: S. 297/1996 - mass. 22689).

Adozione e affidamento - In genere - Adozione di maggiorenni - Cognome dell'adottato - Possibilità, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante, nel caso di consenso tra adottante e adottato - Esclusione - Irragionevole violazione dell'identità personale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 006001).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Salerno, sez. civile, comprime irragionevolmente il diritto inviolabile all’identità personale, che inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, quale suo segno distintivo. E se l’attribuzione all’adottato del cognome dell’adottante costituisce uno degli effetti tipici dell’adozione – vista l’esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l’adottante – la scelta del legislatore che preclude all’adottato di poter aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante al proprio, contrasta con la tutela della sua identità personale. Da un lato, infatti, l’ordine con cui il cognome dell’adottante si unisce a quello dell’adottato maggiore d’età incide sul diritto alla sua identità personale; da un altro lato, il medesimo ordine condiziona il rilievo attribuito al frammento di identità dell’adottante – il suo cognome – che viene assunto dall’adottato, onde rappresentare il nuovo vincolo giuridico. Se, dunque, l’adottato maggiore d’età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all’identità personale attraverso l’aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell’adottante al proprio – tenuto conto anche che tale tipo di adozione della persona maggiore d’età è sorretta da istanze di tipo solidaristico, variamente declinate – e se anche l’adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all’adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto. Risulta allora evidente come proprio la latitudine dell’istituto renda ulteriormente palese l’irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità, che rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l’istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. (Precedenti: S. 79/2022 - mass. 44634; S. 245/2004 - mass. 28660; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/1988 - mass. 11906).

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di adeguata illustrazione delle ragioni delle censure (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disciplina dell'adozione di maggiorenni, laddove non prevede la possibilità, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante, nel caso di consenso tra adottante e adottato, promossa in riferimento a parametri evocati in modo apodittico). (Classif. 112003).

Deve ritenersi inammissibile la questione di legittimità costituzionale posta senza un’adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro evocato. (Precedenti: S. 252/2021 - mass. 44435; S. 2/2023 - mass. 45266; S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022 - mass. 44943).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, perché priva di qualsivoglia autonoma argomentazione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte d’appello di Salerno, sez. civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché all’art. 7 CFDUE – dell’art. 299, primo comma, cod. civ., laddove non prevede la possibilità, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante, nel caso di consenso tra adottante e adottato. Il giudice a quo, nell’enunciare – nel corpo della motivazione – le questioni su cui si appuntano i suoi dubbi di legittimità costituzionale, e prima di illustrare, in riferimento all’art. 2 Cost., gli argomenti attinenti alla violazione del diritto all’identità personale, si limita ad asserire in maniera apodittica il contrasto anche con gli altri parametri evocati, senza circostanziare e motivare in alcun modo le ragioni di tale violazione).

Parametri costituzionali

  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 7
  • Costituzione-Art. 117