Pronuncia 286/2016
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), promosso dalla Corte di appello di Genova, nel procedimento proposto da M.M. e M.G., con ordinanza del 28 novembre 2013, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di costituzione di M.M. e M.G., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul minore V., nonché l'atto di intervento dell'Associazione Rete per la Parità; udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato; uditi gli avvocati Antonella Anselmo per l'Associazione Rete per la Parità e Susanna Schivo per M.M. e M.G., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul minore V.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; 2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno; 3) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Carmelinda MORANO, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016. Il Cancelliere F.to: Carmelinda MORANO Allegato:ordinanza letta all'udienza dell'8 novembre 2016ORDINANZARilevato che, nel giudizio promosso dalla Corte di appello di Genova con ordinanza del 28 novembre 2013 (reg. ord. n. 31 del 2014), il 7 aprile 2014 ha depositato atto di intervento l'associazione Rete per la Parità, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore.Considerato che l'Associazione Rete per la Parità non riveste la qualità di parte del giudizio principale;che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016; n. 221 del 2015 e relativa ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015; n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014; n. 293 e n. 118 del 2011; n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010; ordinanze n. 240 del 2014; n. 156 del 2013; n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012);che, pertanto, sulla posizione soggettiva della parte interveniente l'eventuale declaratoria di illegittimità della legge deve produrre lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo;che il presente giudizio - che ha ad oggetto la norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede «l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori» - non sarebbe destinato a produrre, nei confronti dell'Associazione interveniente, effetti immediati, neppure indiretti;che, pertanto, essa non riveste la posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Rete per la Parità.F.to: Paolo Grossi, Presidente
Relatore: Giuliano Amato
Data deposito: Wed Dec 21 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetto non titolare di un interesse qualificato inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Norme citate
- codice civile-Art. 237
- codice civile-Art. 262
- codice civile-Art. 299
- regio decreto-Art. 72, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4
Oggetto del giudizio - Norma non espressamente prevista, ma implicitamente presupposta e desumibile da disposizioni regolatrici di fattispecie diverse - Attuale vigenza e forza imperativa nel sistema - Sottoponibilità allo scrutinio incidentale di legittimità costituzionale.
Norme citate
- codice civile-Art. 237
- codice civile-Art. 262
- codice civile-Art. 299
- regio decreto-Art. 72, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Thema decidendum - Ricognizione da parte della Corte - Riferimento al petitum formulato dal rimettente - Corrispondente limitazione dell'accertamento (e della dichiarazione) di illegittimità costituzionale della norma censurata.
Norme citate
- codice civile-Art. 237
- codice civile-Art. 262
- codice civile-Art. 299
- regio decreto-Art. 72, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Nome - Cognome del figlio nato nel matrimonio (prima del 2013, figlio legittimo) - Trasmissione automatica del cognome paterno - Possibilità per i coniugi, di comune accordo, di trasmettere, al momento della nascita, anche il cognome materno - Omessa previsione - Violazione del diritto all'identità personale del minore, del principio di uguaglianza e della parità morale e giuridica dei coniugi - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- codice civile-Art. 237
- codice civile-Art. 262
- codice civile-Art. 299
- regio decreto-Art. 72, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione di costituzionalità in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento della censura riferita ad altro parametro.
Norme citate
- codice civile-Art. 237
- codice civile-Art. 262
- codice civile-Art. 299
- regio decreto-Art. 72, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Parametri costituzionali
Nome - Cognome del figlio nato fuori del matrimonio (prima del 2013, figlio naturale) - Assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori - Possibilità per questi ultimi, di comune accordo, di trasmettere, al momento della nascita, anche il cognome materno - Omessa previsione - Preclusione identica a quella dichiarata incostituzionale per il figlio nato nel matrimonio - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Nome - Cognome dell'adottato maggiorenne - Assunzione automatica del cognome del marito in caso di adozione da parte di entrambi i coniugi - Possibilità per questi ultimi di attribuire, di comune accordo, anche il cognome della moglie al momento dell'adozione - Omessa previsione - Preclusione identica a quella dichiarata incostituzionale per il figlio nato nel matrimonio - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27