Pronuncia 532/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionalità dell'art. 565 del codice civile promossi con ordinanze emesse il 1° dicembre 1999 dalla Corte di appello di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Camerani Guglielmina ed altri, Waldner Mathilde e il Ministero delle finanze ed iscritte al n. 50 e 52 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di costituzione di Camerani Guglielmina ed altri, di Quattrini Roberto ed altro, e del curatore dell'eredità giacente di Flora Gertrude; Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Uditi gli avvocati Simonetta Belletti per Camerani Guglielmina ed altri e Orazio Gentile per il custode dell'eredità giacente di Flora Gertrude.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le due ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Thu Nov 23 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

Caricamento annuncio...

Massime

Successione ereditaria - Successione legittima - Successibili ex lege - Successione dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al quarto e fino al sesto, in mancanza di altri chiamati alla eredità, e con precedenza sullo stato - Omessa previsione - Asserita violazione del principio di parita' di trattamento e della pari dignità sociale dei figli legittimi e dei figli naturali - Non fondatezza della questione.

L'individuazione degli aventi diritto alla successione in assenza di testamento e' espressione di scelte di politica legislativa sindacabili da questa Corte solo per violazioni del dettato costituzionale che, nella specie, non si riscontrano. Va, infatti, osservato che: a) la situazione esistente tra le persone tra le quali esiste un rapporto di semplice consanguineita' non e' assimilabile - in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione - alla situazione in cui si trovano soggetti legati anche dal vincolo di vera e propria parentela; b) dall'art. 30 della Costituzione non discende in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi, in quanto i rapporti tra la prole naturale e i parenti del genitore che ha provveduto al riconoscimento (o nei cui confronti la paternita' o la maternita' sia stata giudizialmente accertata) sono estranei all'ambito di operativita' dell'invocato parametro costituzionale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565 cod. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in mancanza di altri chiamati all'eredita' all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al quarto e fino al sesto. - V. sentenze nn. 76/1977, 55/1979, 184/1990, 377/1994 e ordinanza n. 363/1988 nelle quali, in riferimento a diverse situazioni, e' stato sottoposto all'attenzione della Corte il problema della possibilita' di ampliare le categorie dei successibili 'ex lege'. L.T.