Pronuncia 83/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 468, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1975 dalla Corte d'appello dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Nardinocchi Delia e Nella contro Trasacco Giovanna e Malagrida Elena, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975. Visti gli atti di costituzione di Nardinocchi Delia e Nella, di Malagrida Elena e di Trasacco Giovanna, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Adriano De Cupis, per Nardinocchi Delia e Nella, gli avvocati Aldo Sandulli e Vittorio Campobassi, per Malagrida Elena, gli avvocati Luigi Cariota Ferrara e Bruno Sulli, per Trasacco Giovanna, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 468, comma primo, del codice civile, nella parte in cui "limita, in relazione ai parenti collaterali, la successione per rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo e successivi", questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello dell'Aquila con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Wed Apr 14 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 83/76. SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONE - COD. CIV., ART. 468, PRIMO COMMA - LIMITA LA SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE AI SOLI DISCENDENTI DEGLI ALTRI COLLATERALI DI GRADO TERZO E SUCCESSIVI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO ATTESA LA DIVERSITA' DI SITUAZIONE DEI SOGGETTI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 468, comma primo, del codice civile, nella parte in cui limita, in relazione ai parenti collaterali, la successione per rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo e successivi. La norma contenuta nell'art. 468 del cod, civ., opera una discriminazione tra i collaterali: tuttavia il differente trattamento giuridico in essa previsto per quanto concerne il diritto di rappresentazione non riguarda soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica o che siano in astratto per ragioni extra o meta giuridiche meritevoli dello stesso trattamento. Di conseguenza la sopraddetta diversita' di trattamento trova razionale giustificazione che la legittima anche sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 42, comma quarto, della Costituzione.