Pronuncia 7/1956

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 1 della legge 24 febbraio 1950, n. 9, approvato dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso Consiglio, in data 15 novembre 1950 col n. 59; e nell'art. 1 della legge 6 marzo 1950, n. 10, approvato dal Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso Consiglio, in data 15 novembre 1950 col n. 60; promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 1 febbraio 1956: Udita - nell'udienza pubblica del 16 maggio 1956 - la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli; Uditi gli avv. Egidio Tosato e Pietro Gasparri e il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe; Dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1 della legge approvata il 24 febbraio 1950 dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovata dallo stesso Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Disposizioni in materia di affitti di fondi rustici" con riferimento all'art. 3 lett. d) dello Statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; Respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1 della legge approvata il 6 marzo 1950 dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-49". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956. ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

Relatore: Francesco Gabrieli Pantaleo

Data deposito: Mon Jul 02 1956 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE NICOLA

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Massime

SENT. 7/56 A. REGIONE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI - NORME DI DIRITTO PRIVATO. REGIONE SARDA - AFFITTO FONDI RUSTICI - RIDUZIONE DEL CANONE PER PERDITE O MANCATA PRODUZIONE - LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1950, N. 59, ART. 1 - MODIFICAZIONE DELLE NORME ORDINARIE DI DIRITTO PRIVATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Le leggi regionali non possono disciplinare i rapporti (che devono essere regolati dal Codice civile) nascenti dall'attivita' privata rivolta alla terra, quale bene economico, sia nella fase organizzativa che in quella produttiva. Possono invece occuparsi dei problemi attinenti alla organizzazione anche tecnica e allo sviluppo agricolo e forestale della Regione, alla cui soluzione e' interessata la collettivita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 15 novembre 1950 n. 59 della Regione autonoma della Sardegna che, derogando alle norme contenute negli articoli 1635 e 1636 del Codice civile, dispone una riduzione dei canoni contrattuali in misura superiore a quella consentita discrezionalmente al giudice dallo stesso codice, nel caso di perdita fortuita dei frutti, per gli affitti pluriennali o annuali dei fondi rustici.

Norme citate

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sardegna-Art. 3

SENT. 7/56 B. REGIONE SARDA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RIDUZIONE DEL CANONE PER SICCITA' NELL'ANNATA 1948-1949 - LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1950, N. 60, ART. 1 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La legge 15 novembre 1950 della Regione sarda, che disponeva una riduzione del 10% per i canoni di affitto dell'annata agraria 1948-1949, non e' costituzionalmente illegittima in quanto trae la sua giustificazione da criteri di necessita' indilazionabile ed ha un'efficacia limitata nel tempo.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sardegna-Art. 3