Pronuncia 7/1956
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 1 della legge 24 febbraio 1950, n. 9, approvato dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso Consiglio, in data 15 novembre 1950 col n. 59; e nell'art. 1 della legge 6 marzo 1950, n. 10, approvato dal Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso Consiglio, in data 15 novembre 1950 col n. 60; promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 1 febbraio 1956: Udita - nell'udienza pubblica del 16 maggio 1956 - la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli; Uditi gli avv. Egidio Tosato e Pietro Gasparri e il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe; Dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1 della legge approvata il 24 febbraio 1950 dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovata dallo stesso Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Disposizioni in materia di affitti di fondi rustici" con riferimento all'art. 3 lett. d) dello Statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; Respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1 della legge approvata il 6 marzo 1950 dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-49". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956. ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.
Relatore: Francesco Gabrieli Pantaleo
Data deposito: Mon Jul 02 1956 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: DE NICOLA
Massime
SENT. 7/56 A. REGIONE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI - NORME DI DIRITTO PRIVATO. REGIONE SARDA - AFFITTO FONDI RUSTICI - RIDUZIONE DEL CANONE PER PERDITE O MANCATA PRODUZIONE - LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1950, N. 59, ART. 1 - MODIFICAZIONE DELLE NORME ORDINARIE DI DIRITTO PRIVATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1
- codice civile-Art. 1635
- codice civile-Art. 1636
Parametri costituzionali
- statuto regione Sardegna-Art. 3
SENT. 7/56 B. REGIONE SARDA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RIDUZIONE DEL CANONE PER SICCITA' NELL'ANNATA 1948-1949 - LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1950, N. 60, ART. 1 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1
Parametri costituzionali
- statuto regione Sardegna-Art. 3