Pronuncia 160/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - AVV. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale sarda 22 agosto 1967, n. 16 (riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1968 dal tribunale di Oristano - sezione specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie - nel procedimento civile vertente tra Matta Francesco e Garau Michele e Antonio, iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968 e nel Bollettino regionale n. 21 del 5 luglio 1968. Visto l'atto d'intervento del Presidente della Regione sarda; udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli; udito l'avv. Pietro Gasparri, per la Regione sarda.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sarda 22 agosto 1967, n. 16 (riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 lett. d dello Statuto speciale per la Sardegna e all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FUGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Giuseppe Chiarelli

Data deposito: Mon Dec 22 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 160/69 A. REGIONE SARDEGNA - AGRICOLTURA - COMPETENZA LEGISLATIVA - RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI PASCOLI PER L'ANNATA AGRARIA 1966-67 - NON VIOLA L'ART. 3, LETT. D, DELLO STATUTO SPECIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge reg. sarda 22 agosto 1967, n. 16 (Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna), in riferimento all'art. 3 lett. d dello Statuto speciale per la Sardegna e all'art. 3 della Costituzione. Il rilievo che la competenza della Regione Sardegna, contemplata dall'art. 3 lett. d dello Statuto speciale, sarebbe limitata alla "piccola bonifica" e alle "opere di miglioramento agrario e fondiario", perche' nel testo del detto articolo le precedenti parole "agricoltura e foreste" sarebbero seguite da due punti, e' contraddetto dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 19 giugno 1948, n. 141, con la quale si e' precisato che l'intera frase si deve leggere: "agricoltura e foreste; piccola bonifica e opere di miglioramento agrario e fondiario".

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 160/69 B. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 12 GIUGNO 1962, N. 567 - CONTENUTO E FINALITA' - NON DA' VITA A NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI DELLA REPUBBLICA - NON COSTITUISCE LIMITE PER LA LEGISLAZIONE REGIONALE - FATTISPECIE - LEGGE SARDA 22 AGOSTO 1967, N. 16 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Quella di "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" e' qualifica che non puo' essere attribuita alle norme contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567 in materia di affitto di fondi rustici. Le disposizioni di essa, che attribuiscono alla Commissione tecnico-provinciale la fissazione dei limiti della misura del canone annuale (artt. 1-3) e prevedono la riduzione del canone stesso in caso di avversita' atmosferiche o calamita' naturali (art. 4), hanno indubbiamente finalita' economico-sociali, ma cio' non e' sufficiente per caratterizzarle come "norme di riforma". Le norme della legge non possono, infatti, essere qualificate come "fondamentali" di una riforma economico-sociale (e in quanto tali limitative della competenza regionale), giacche' il loro specifico contenuto esclude che si possa identificarle con i principi di una riforma da attuare in tutto il territorio della Repubblica.

Norme citate

  • legge-Art. 3
  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 2
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art.

SENT. 160/69 C. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO EX ARTT. 1635-1636 COD. CIVILE - LEGGE 12 GIUGNO 1962, N. 567 - NON HA CONTENUTO INNOVATIVO, NE' INTENTO DI RIFORMARE UN DETERMINATO SETTORE DELLA VITA ECONOMICA - NON PONE LIMITI PER LA LEGISLAZIONE REGIONALE.

L'intervento del legislatore per garantire, mediante limitazioni o riduzioni di canoni, l'equita' e la non eccessiva onerosita' delle obbligazioni contrattuali in relazione a determinate situazioni economiche e' stato sempre ammesso e praticato nel nostro ordinamento giuridico; in particolare, la riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici per perdita dei frutti oltre una determinata misura e' contemplata in norme di diritto comune (artt. 1635-1636 c.c.), a cui si richiama anche la legge 12 giugno 1962, n. 567. Questa non ha percio' un contenuto innovativo rispetto all'ordinamento giuridico dei rapporti economico-sociali, ne' puo' scorgersi in essa l'intento di realizzare una riforma in un determinato settore della vita economica.

SENT. 160/69 D. REGIONI A STATUTO SPECIALE - COMPETENZA LEGISLATIVA - AGRICOLTURA - EMANAZIONE DI NORME TEMPORANEE IN RELAZIONE A PECULIARI SITUAZIONI ECONOMICHE E DI DISAGIO - LEGITTIMITA'.

Gia' in precedenti decisioni la Corte ha avuto occasione di affermare la competenza di Regioni a statuto speciale a emanare norme di natura temporanea sulla riduzione di estagli e di canoni di affitto, in riferimento a concrete peculiari situazioni dell'economia agraria regionale e in considerazione, nell'interesse dell'agricoltura, dello stato di disagio, causato da annate inclementi. In particolare, per la Sardegna, la Corte ritenne, nella sentenza n. 7 del 1956, la legittimita' della legge 6 marzo 1950, n. 10, con la quale il legislatore regionale si era avvalso del suo potere normativo per ridurre i canoni agrari, allo scopo di fronteggiare la situazione venutasi a creare con la siccita' dell'annata 1948-1949. Cfr.: sentt. nn. 109 del 1957 e 37 del 1961.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art.

SENT. 160/69 E. REGIONI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA - DISCIPLINA GIURIDICA DIFFERENZIATA DI FATTI E RAPPORTI ANALOGHI - LEGITTIMITA' - LIMITI.

La competenza legislativa attribuita dalla Costituzione alle Regioni implica la disciplina giuridica differenziata di fatti e rapporti analoghi, in relazione alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione, e nel rispetto dell'interesse nazionale. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione questa Corte ha gia' affermato che non si puo' escludere, anzi si deve espressamente ammettere, che la diversita' delle situazioni locali ed ambientali, consapevolmente ed adeguatamente valutate dalle autorita' a cio' preposte, suggeriscano e legittimino, per fatti "analoghi", normative diverse (sent. n. 26 del 1966).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art.

Parametri costituzionali