Pronuncia 193/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), e dell'art. 273 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal tribunale per i minorenni di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bigi Silvana e Giadresco Lenelio, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 23 giugno 1986 dal tribunale per i minorenni di Torino nel procedimento civile vertente tra Bencich Daniela e Paste' Gianfranco, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; Visti l'atto di costituzione di Giadresco Lenelio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il giudice relatore Giovanni Conso; Uditi l'avv. Mario Guttieres per Giadresco Lenelio e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 273 del codice civile, quale sostituito ad opera dell'art. 116 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), nella parte in cui non prevede che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza 23 giugno 1986 (reg. ord. n. 682 del 1986); 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a provvedere ai sensi dell'art. 269, primo comma, del codice civile "nel caso di minori", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Bologna con ordinanza 2 luglio 1985 (reg. ord. n. 716 del 1985) e dal tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza 23 giugno 1986 (reg. ord. n. 682 del 1986). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LA PERGOLA

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Massime

SENT. 193/87 A. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O DI MATERNITA' NATURALE - VALUTAZIONE DELL'INTERESSE DEL MINORE - MANCATA PREVISIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' evidentemente contraddittoria la motivazione sulla rilevanza della questione proposta relativamente alla illegittima preclusione della valutazione dell'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternita` o di maternita` naturale, in quanto la stessa ordinanza di rimessione riconosce, in via preliminare, che tale valutazione dovrebbe porsi quanto meno nel giudizio sulla ammissibilita` dell'azione e, dunque, in una fase antecedente rispetto a quella in cui e` stata posta, in realta`, la questione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 273 del cod. civ., quale sostituito dall'art. 116 della l. 19 maggio 1975, n. 151).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 193/87 B. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - NEL CASO DI MINORI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La competenza a dichiarare la paternita` o la maternita` naturale nei confronti di un minore non irragionevolmente e` stata attribuita al Tribunale per i minorenni, ove si valutino con essa anche gli altri, piu` particolari, poteri demandati allo stesso giudice e ben confacenti alla sua specializzazione - ai sensi dell'art. 102 Cost. - che non trovano riscontro in analoghi poteri (e previsioni) quando si tratti di maggiorenni (cosi`, in specie, quelli dell'art. 273, secondo comma, cod. civ., con riguardo alla verifica della validita` del consenso del minore per promuovere o proseguire l'azione; dell'art. 277, secondo comma, cod. civ., con riguardo ai provvedimenti concernenti l'istruzione e l'educazione o gli interessi patrimoniali del minore; dell'art. 11, ult. comma, della l. 4 maggio 1983, n. 184, con riguardo ad eventuali rapporti dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` con le procedure di adozione). Sicche` nel complesso di tali poteri trae giustificazione la diseguaglianza all'interno della stessa azione di dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` naturale, diretta a giudici diversi a seconda che riguardi maggiorenni o minorenni; mentre non puo` porsi una diseguaglianza con riguardo ad altre azioni in materia di 'status' demandate al tribunale ordinario, in quanto il confronto coinvolge situazioni non omogenee. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., dell'art. 38, primo comma, r.d. 30 marzo 1942, n. 318, quale sostituito dall'art. 68 l. 4 maggio 1983, n. 184.

Norme citate

  • legge-Art. 68
  • regio decreto-Art. 38, comma 1