Pronuncia 120/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. luigi mengoni, prof. enzo cheli, dott. renato granata, prof. giuliano vassalli, prof. cesare mirabelli, prof. fernando santosuosso, avv. massimo vari, dott. cesare ruperto, dott. riccardo chieppa, prof. gustavo zagrebelsky, prof. valerio onida, prof. carlo mezzanotte;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1995 dal tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Tulli Antonia ed altri e Capoccia Lidia, in proprio e nella qualità, ed altro, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione dal tribunale di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996. Il Presidente: Ferri Il Redattore: Santosuosso Il Cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Thu Apr 18 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 120/96. DISTANZE LEGALI - DISTANZE TRA EDIFICI - CONDIZIONE DI ILLEGALITA', PER INOSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI, DI UN EDIFICIO SITUATO DI FRONTE AD ALTRO PREESISTENTE, MA REALIZZATO ABUSIVAMENTE, PERCHE' IN TOTALE DIFFORMITA' DALLA LICENZA - OBBLIGO PER IL PROPRIETARIO DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 42 E 97 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 872, cpv., cod. civ., e 17, lett. c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 - nella parte in cui consentono di ritenere a distanza illegale, e quindi soggetto all'azione di riduzione in pristino, un edificio che fronteggi altro preesistente realizzato abusivamente per totale difformita' dalla licenza - in quanto, posto che l'osservanza della legge puo' essere pretesa nel caso in cui il richiedente si trovi, su un piano diverso, in posizione contrastante con altre norme, il combinato disposto delle norme censurate appare ragionevole soprattutto perche' le disposizioni sulle distanze tra costruzioni sono preordinate non solo alla tutela degli interessi dei due frontisti, ma, in una piu' ampia visione, anche al rispetto di una serie di interessi generali, fra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio. Inoltre - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie dei parametri degli artt. 24 e 97 Cost. - e' altresi' destituita di fondamento la doglianza riferita all'art. 42 Cost., costituendo il rispetto delle distanze legali uno dei limiti alla proprieta' previsti dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale. - Sul parametro dell'art. 97 Cost., v., tra le piu' recenti, O. n. 69/1996; sul parametro dell'art. 24 Cost., v., tra le altre, S. n. 306/1993. red.: G. Leo

Norme citate