Pronuncia 120/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. luigi mengoni, prof. enzo cheli, dott. renato granata, prof. giuliano vassalli, prof. cesare mirabelli, prof. fernando santosuosso, avv. massimo vari, dott. cesare ruperto, dott. riccardo chieppa, prof. gustavo zagrebelsky, prof. valerio onida, prof. carlo mezzanotte;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1995 dal tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Tulli Antonia ed altri e Capoccia Lidia, in proprio e nella qualità, ed altro, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione dal tribunale di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996. Il Presidente: Ferri Il Redattore: Santosuosso Il Cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Fernando Santosuosso
Data deposito: Thu Apr 18 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 120/96. DISTANZE LEGALI - DISTANZE TRA EDIFICI - CONDIZIONE DI ILLEGALITA', PER INOSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI, DI UN EDIFICIO SITUATO DI FRONTE AD ALTRO PREESISTENTE, MA REALIZZATO ABUSIVAMENTE, PERCHE' IN TOTALE DIFFORMITA' DALLA LICENZA - OBBLIGO PER IL PROPRIETARIO DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 42 E 97 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- legge-Art. 17 LETT. C)
- codice civile-Art. 872 CPV.