Pronuncia 46/1963

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2616 e 2617 del Codice civile e delle norme sulla disciplina della produzione e del commercio della canapa contenute nel R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 613; nel R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 614; nel R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1393, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 215; nel R.D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 243; negli artt. 3, 4, 6 e 10 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213; nella legge 30 giugno 1952, n. 813; nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, e negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1962 dal Pretore di Frattamaggiore nel procedimento penale a carico di Liotti Fioravante, iscritta al n. 83 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962. Visto l'atto di costituzione in giudizio di Liotti Fioravante; udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro; udito l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per Liotti Fioravante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 2617 del Codice civile e nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297; b) l'illegittimità costituzionale delle norme contenute: - nel R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 613; - nel R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 614; - nel R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1393, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 215; - nel R.D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 243; - negli artt. 3, 4, 6 e 10 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213; - nella legge 30 giugno 1952, n. 813; - negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, in riferimento all'art. 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Relatore: Giovanni Cassandro

Data deposito: Tue Apr 09 1963 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 46/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO - IMPUGNAZIONE DELL'INTERO COMPLESSO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN UNA DETERMINATA MATERIA, GIUSTIFICATA DALL'ESISTENZA DI UNO STRETTO NESSO UNITARIO - PROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Quando uno stretto legame unisca tra loro le varie leggi che disciplinano la materia e queste si susseguano in un coerente nesso unitario e si richiamino e colleghino l'una all'altra, la questione di legittimita' costituzionale deve investire l'intero complesso delle disposizioni (nella specie, quelle che organizzano e disciplinano il settore della canapicoltura per violazione del principio della liberta' di iniziativa economica).

Norme citate

  • decreto legge luogotenenziale-Art. 3
  • decreto legge luogotenenziale-Art. 10
  • regio decreto legge-Art.
  • decreto legge luogotenenziale-Art. 6
  • legge-Art.
  • regio decreto legge-Art.
  • regio decreto legge-Art.
  • legge-Art.
  • decreto legge luogotenenziale-Art. 4
  • legge-Art.
  • regio decreto legge-Art.
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 46/63 B. INDUSTRIA E COMMERCIO - CANAPA - SUA PRODUZIONE E COMMERCIO - ASSUNTA ILLEGITTIMITA' DELLA RELATIVA DISCIPLINA IN QUANTO POSTA IN ESSERE AUTORITATIVAMENTE SOTTO L'IMPERO DEL CESSATO ORDINAMENTO CORPORATIVO E PER LE ESIGENZE DEL TEMPO DI GUERRA - INSUFFICIENZA DEL MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' - SUSSISTENZA ANCHE DI ALTRE FINALITA' - CONSERVAZIONE IN VIGORE DI UNA DISCIPLINA GIURIDICA PER SODDISFARE ESIGENZE NUOVE E DIVERSE DA QUELLE ORIGINARIE - LEGITTIMITA'.

Non e' sufficiente, per fondare una pronunzia di incostituzionalita', affermare che la disciplina della produzione e del commercio della canapa si ispiro' e trovo' giustificazione nel sistema corporativo e nelle particolari circostanze del tempo di guerra e che, pertanto, i vincoli posti in questo campo alla libera iniziativa devono considerarsi ormai non validi, inefficaci e inoperanti "per la sopravvenuta caducazione delle premesse e delle condizioni che ne ispirarono... l'istituzione. Viceversa, anche a prescindere dalla circostanza che taluni dei provvedimenti impugnati sono di epoca posteriore alla soppressione del sistema corporativo e alla guerra, nulla vieta di ritenere che la disciplina autoritativa del settore della canapa sia stata determinata, fin dal suo primo sorgere, anche da altre finalita', quale quella di sostenere sul mercato internazionale la canapa italiana e i prodotti che ne derivano o l'altra di proteggere un settore dell'agricoltura, caratterizzato da un esteso impiego di mano d'opera sia nella fase della produzione sia in quella della trasformazione del prodotto. Per di piu' la Corte ha avuto gia' occasione di affermare (sentenza n. 5 dell' 8 febbraio 1962) la legittimita' di provvedimenti che conservino in vita una disciplina giuridica introdotta in vista di certe esigenze, al fine di soddisfarne altre e nuove, che il legislatore ritenga, non arbitrariamente, meritevoli di tutela nell'interesse generale e per il conseguimento di fini sociali che, nel caso, possono ravvisarsi nella difesa di un settore agricolo, minacciato dalla concorrenza di prodotti similari e sostitutivi (fibre tessili artificiali), e degli interessi della categoria dei coltivatori di canapa (piccoli proprietari, affittuari, e via).

Norme citate

  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • regio decreto legge-Art.
  • decreto legge luogotenenziale-Art. 3
  • regio decreto legge-Art.
  • legge-Art.
  • regio decreto legge-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 2
  • decreto legge luogotenenziale-Art. 6
  • decreto legge luogotenenziale-Art. 4
  • legge-Art.
  • decreto legge luogotenenziale-Art. 10
  • regio decreto legge-Art.
  • legge-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 3

Parametri costituzionali

SENT. 46/63 C. INDUSTRIA E COMMERCIO - AMMASSI - LEGITTIMITA' CONDIZIONATA ALLA LORO ISTITUZIONE PER UN TEMPO DEFINITO, A PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' ED A SPECIFICHE FINALITA' PUBBLICHE - ESCLUSIONE - AMMASSO OBBLIGATORIO - COSTITUISCE STRUMENTO IDONEO A REALIZZARE I LIMITI, I PROGRAMMI E I CONTROLLI CONSENTITI DALL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE ANCHE IN CASI DIVERSI - CODICE CIVILE, ART. 2617 - AMMASSO DI PRODOTTI AGRICOLI - GESTIONE COLLETTIVA A MEZZO DI CONSORZI OBBLIGATORI - NON VIOLA L'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Si deve ritenere che il sistema dell'ammasso obbligatorio possa avere giustificazione anche quale strumento idoneo a realizzare i limiti, i programmi e i controlli consentiti dalle norme contenute nell'art. 41 della Costituzione. Anche su questo punto la Corte ha avuto occasione di manifestare il proprio pensiero, e nella sentenza n. 5 del 1962 gia' citata e nell'altra n. 54 del 5 giugno 1962. Ne' puo' essere considerata in contrasto con l'art. 41 della Costituzione la norma, contenuta nell'art. 2617 del Codice civile, la quale stabilisce che, quando la legge prescriva l'ammasso di prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi deve essere fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali: alla condizione, s'intende, che queste leggi speciali non violino, nel dettare la disciplina dei consorzi e degli ammassi, norme della Costituzione. Ne consegue che occorre dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale del ricordato art. 2617 del Codice civile.

Parametri costituzionali

SENT. 46/63 D. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE, ART. 41 - DEFINIZIONE DEI CONCETTI DI "UTILITA' SOCIALE" E DI "FINI SOCIALI" RICHIAMATI NELL'ARTICOLO - NON NECESSARIA UNA DICHIARAZIONE ESPLICITA DEL LEGISLATORE CIRCA LA LORO SUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI DESUMERLI DAL SISTEMA DI INTERVENTO E DAI CONTROLLI CHE LA LEGGE PREVEDE - INDIVIDUAZIONE DEI FINI SOCIALI IN BASE ALLA CONCRETA DISCIPLINA DI UN SETTORE PRODUTTIVO ANCHE IN MANCANZA DI ESPLICITE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE.

"Utilita' sociale" e "fini sociali", non devono necessariamente risultare da esplicite dichiarazioni del legislatore, ma possono essere desunte dal sistema di intervento e dai controlli che la legge preveda. La concreta disciplina di un settore produttivo puo' essere piu' significativa a questo fine di una "dichiarazione programmatica" o di una "dichiarazione di propositi" inserita nella legge. E a questo criterio la Corte si e' ispirata nella decisione di casi analoghi (sentenze nn. 5 e 54 del 1962).

Parametri costituzionali