Pronuncia 419/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale della Sicilia 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 15 dicembre 1992 dal Tribunale di Nicosia nei procedimenti civili vertenti tra la SO.GE.SI S.p.A. e Anello Rosaria e Maria, iscritte ai nn. 161 e 162 del registro ordinanze del 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di costituzione di Anello Rosaria e Anello Maria nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Enzo Cheli

Data deposito: Thu Nov 25 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 419/93 A. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - AFFIDAMENTO, IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO SISTEMA DI ESATTORIE IN CONCESSIONE, ALLA SO.GE.SI. S.P.A. - ASSICURATA POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE, PRESSO LA SO.GE.SI, PER GLI EX TITOLARI E GLI EX DIPENDENTI DI ESATTORIE E NON ANCHE PER I COMPARTECIPI DI IMPRESE ESATTORIALI COSTITUITE IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - PECULIARITA' DELL'IMPRESA FAMILIARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La diversa disciplina adottata, con la legge regionale siciliana n. 55 del 1984, nel passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette e' stato affidato alla SO.GE.SI s.p.a., con l'assicurare la possibilita' di assunzione, presso tale societa', agli imprenditori gia' titolari delle esattorie concessionarie in carica alla data del 31 dicembre 1984 (art. 5) ed ai lavoratori dipendenti delle medesime esattorie iscritti al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali alla data del 31 dicembre 1983 (art. 6), e non, invece, ai partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ., corrisponde a situazioni obiettivamente differenziate il cui apprezzamento e' riservato alla discrezionalita' del legislatore. Date le peculiarita' proprie dell'impresa familiare, infatti, i compartecipi della stessa non possono essere equiparati ne' ai titolari, ne' ai lavoratori dipendenti, delle esattorie. E d'altra parte le norme della legge della Regione Sicilia - che in materia ha competenza di tipo concorrente - risultano conformi ai principi nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (v. specialmente gli artt. 122 e 123) istitutivo, in attuazione della delega conferita con la legge 4 ottobre 1986, n. 657, del servizio di riscossione dei tributi dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, 'in parte qua').

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 419/93 B. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - AFFIDAMENTO, IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO SISTEMA DI ESATTORIE IN CONCESSIONE, ALLA SO.GE.SI. S.P.A. - ASSICURATA POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE, PRESSO LA SO.GE.SI, PER GLI EX TITOLARI ED EX DIPENDENTI DI ESATTORIE E NON ANCHE PER I COMPARTECIPI DI IMPRESE ESATTORIALI COSTITUITE IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE - INCIDENZA SULLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO AL LAVORO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 4 Cost. non offre una garanzia costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro, ove siano intervenuti mutamenti nelle situazioni, giuridiche ed economiche, su cui il rapporto di lavoro risulti fondato. Non sono percio' in contrasto con tale principio le norme della legge regionale siciliana n. 55 del 1984, che nella fase di passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette e' stato affidato alla SO.GE.SI s.p.a., non hanno assicurato la possibilita' di assunzione, a domanda, presso tale societa' - riconosciuta ad altre categorie di soggetti - ai partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 4 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, 'in parte qua'). - V. massima precedente.

Norme citate

Parametri costituzionali