Pronuncia 419/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale della Sicilia 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 15 dicembre 1992 dal Tribunale di Nicosia nei procedimenti civili vertenti tra la SO.GE.SI S.p.A. e Anello Rosaria e Maria, iscritte ai nn. 161 e 162 del registro ordinanze del 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di costituzione di Anello Rosaria e Anello Maria nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Enzo Cheli
Data deposito: Thu Nov 25 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 419/93 A. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - AFFIDAMENTO, IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO SISTEMA DI ESATTORIE IN CONCESSIONE, ALLA SO.GE.SI. S.P.A. - ASSICURATA POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE, PRESSO LA SO.GE.SI, PER GLI EX TITOLARI E GLI EX DIPENDENTI DI ESATTORIE E NON ANCHE PER I COMPARTECIPI DI IMPRESE ESATTORIALI COSTITUITE IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - PECULIARITA' DELL'IMPRESA FAMILIARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice civile-Art. 230 BIS
- legge della Regione siciliana-Art. 5
- legge della Regione siciliana-Art. 6
Parametri costituzionali
SENT. 419/93 B. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - AFFIDAMENTO, IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO SISTEMA DI ESATTORIE IN CONCESSIONE, ALLA SO.GE.SI. S.P.A. - ASSICURATA POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE, PRESSO LA SO.GE.SI, PER GLI EX TITOLARI ED EX DIPENDENTI DI ESATTORIE E NON ANCHE PER I COMPARTECIPI DI IMPRESE ESATTORIALI COSTITUITE IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE - INCIDENZA SULLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO AL LAVORO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 5
- codice civile-Art. 230 BIS
- legge della Regione siciliana-Art. 6