Pronuncia 616/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da S.p.A. Industrie Zanussi contro Fantini Ezio iscritta al n.1149 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 47 bis dell'anno 1985; 2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1984 dal Tribunale di Aosta nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Nuova S.I.A.S. e Spinella Lorenzo iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985; 3) ordinanza emessa il 10 febbraio 1986 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Zocca Giuseppe e S.p.A. Alfa Romeo ed altro iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice relatore Francesco Greco.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Wed Dec 30 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 616/87. LAVORO (RAPPORTO DI) - FERIE DEL LAVORATORE - MALATTIA INSORTA NEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE DEL DECORSO DELLE FERIE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Il periodo di malattia, insorta durante le ferie, non puo' essere conteggiato nel congedo annuale retribuito in quanto sarebbe frustrato il principio della effettiva fruizione delle ferie stesse sancito dall'art. 36, comma terzo, della Costituzione il quale comporta il diritto del lavoratore ad un congruo periodo di riposo al fine di ritemprare le energie psicofisiche usurate dal lavoro e partecipare piu' incisivamente alla vita familiare e culturale, finalita' cui e' interessato lo stesso datore di lavoro in vista di un maggior apporto di risultati all'attivita' d'impresa; ne' valgono, in senso contrario e nonostante la necessita' di un intervento del legislatore per la adozione di una disciplina di dettaglio, la sottrazione al controllo del datore di lavoro delle modalita' di fruizione delle ferie, la eventuale sovrapposizione di due cause di sospensione dell'attivita' di lavoro e la necessita' di considerare l'entita' della malattia e di effettuare i relativi controlli. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36, comma terzo, Cost., l'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.

Parametri costituzionali